Cassazione Civile, Ordinanza n. 11677/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dalla pretesa di una persona fisica di essere proprietaria del fabbricato denominato "Imbarcadero", adibito a ristorante/bar, deposito barche e abitazione, sostenendo di avere acquistato la proprietà superficiaria a tempo indeterminato per successione dal padre, il quale l'avrebbe a sua volta acquistata in passato oppure l'avrebbe usucapita. In via subordinata veniva chiesto un indennizzo per le opere e le modifiche eseguite sull'immobile. L'ente convenuto ha sostenuto invece che il terreno era demaniale e che i rapporti intercorsi avevano natura di concessione amministrativa, quindi con un mero diritto personale di godimento, ormai scaduto; ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale di accertamento della propria proprietà dell'area, rilascio del bene e indennità di occupazione. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello ha confermato il rigetto delle domande della attrice e ha accolto l'appello incidentale dell'ente, escludendo anche l'indennizzo ex art. 2041 c.c. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia sulla concessione fosse devoluta al giudice amministrativo; 2) omessa c.t.u. sul valore della concessione e sul canone dovuto; 3-5) violazione degli artt. 952 e 1158 c.c. per il mancato riconoscimento del diritto di superficie e dell'usucapione; 6) violazione degli artt. 936 e 1150 c.c. per non avere qualificato il diritto come reale anziché personale; 7) violazione dell'art. 2041 c.c. per il diniego dell'indennizzo per le spese di ripristino dell'immobile dopo un incendio, nonostante la somma ricevuta dall'assicurazione dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non ha censurato la specifica statuizione di inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità; inammissibile il secondo perché la doglianza sulla c.t.u. non si confrontava con la ratio decidendi, essendo stata ritenuta nuova e non impugnata la questione del canone; inammissibili i motivi sulla superficie e sull'usucapione e quelli sulla qualificazione del diritto, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva ricostruito il significato del rogito, escluso la maturazione dell'usucapione e rilevato il riconoscimento implicito della mancata proprietà da parte della stessa ricorrente, oltre a ritenere passata in giudicato una delle rationes sul rigetto dell'indennizzo ex art. 936 c.c.; inammissibile infine il motivo sull'azione di arricchimento senza causa, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio dell'unicità del fatto causativo e dell'inammissibilità dell'arricchimento indiretto, trattandosi di esborso dovuto in base a diverso rapporto assicurativo e non di spostamento patrimoniale diretto tra le parti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 133 cod. proc. amm.
invocato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti alla concessione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata censura della ratio di inammissibilità pronunciata in appello.
art. 5 L. 1034/1971
richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 133 c.p.a. per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
art. 342 c.p.c.
la Corte ha rilevato che il motivo di appello dichiarato "oscuro" avrebbe dovuto essere specificamente dimostrato come sufficientemente specifico per evitare il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità.
art. 348-ter c.p.c.
ha reso inammissibile, ratione temporis, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. contro la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado.
art. 360 c.p.c.
norma base dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso la deducibilità utile delle censure perché non investivano le rationes decidendi o erano precluse.
art. 952 c.c.
invocato per sostenere l'esistenza di un diritto di superficie a tempo indeterminato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione di merito.
art. 1158 c.c.
richiamato per l'usucapione della proprietà; la Corte ha rilevato che la ricostruzione in fatto della sentenza impugnata escludeva il maturare dell'usucapione.
art. 936 c.c.
invocato per ottenere indennizzo per opere e miglioramenti, ma la Corte ha dato atto che il rigetto poggiava anche sulla qualità di detentrice e non di terza, ratio non censurata.
art. 1150 c.c.
richiamato in relazione alla richiesta di indennizzo per miglioramenti o addizioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 2041 c.c.
la Corte ha confermato che l'azione generale di arricchimento richiede un rapporto diretto e biunivoco tra impoverimento e arricchimento, escludendo l'azione quando l'arricchimento sia solo indiretto o mediato da un diverso rapporto (qui assicurativo).
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 1, R.D.L. 3 gennaio 1944, n. 1
richiamato per la sospensione triennale dei termini di usucapione nel periodo bellico.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura non è ammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; è necessario attaccare la ragione effettiva posta a base della decisione e non limitarsi a riproporre la tesi già sostenuta nel merito.
- Quando la sentenza d'appello dichiara inammissibile un motivo per difetto di specificità o per novità, il ricorso per cassazione deve censurare proprio quella statuizione processuale, dimostrando la specificità e la rituale deduzione della questione, altrimenti la preclusione si consolida.
- La denuncia in cassazione di un vizio motivazionale o dell'omessa ammissione di una prova è utile solo se la prova dedotta avrebbe potuto sovvertire con certezza l'esito del giudizio e se la doglianza supera le preclusioni processuali applicabili.
- L'azione di arricchimento senza causa presuppone un rapporto diretto tra impoverimento e arricchimento, secondo la teoria del fatto unico; non è esperibile quando il vantaggio patrimoniale del convenuto derivi solo indirettamente da un diverso rapporto giuridico, come un contratto di assicurazione.
- Le censure che richiedono una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione dell'interpretazione del titolo negoziale sono inammissibili se non indicano specificamente quale regola di diritto sia stata violata e non attaccano tutte le autonome rationes della decisione.
- Se una decisione di merito si fonda su più ragioni autonome, tutte devono essere specificamente impugnate; l'omessa censura di anche una sola ratio comporta il consolidamento della statuizione e rende inammissibile il motivo di ricorso.
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