Ordinanza n. 40/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Brescia di allontanamento dal Comune di Brescia entro tre ore e divieto di ritorno per quattro anni
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile adottato sulla base degli episodi della serata del 29 agosto 2025, sfociati nel deferimento all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, nonché delle precedenti condanne per rapina, lesioni, rissa e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In sede cautelare, la controversia ha riguardato anche l'adeguatezza degli elementi posti a fondamento della pericolosità sociale concreta e attuale e la legittimità della durata quadriennale della misura, pari al massimo edittale. Il ricorrente ha dedotto un pregiudizio derivante dall'impossibilità di recarsi a Brescia per relazioni affettive stabili, per rivolgersi ai Centri per l'Impiego e per svolgere attività di volontariato presso una parrocchia, senza tuttavia fornire prova di tali circostanze.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, riservando alla fase di merito ogni approfondimento sull'idoneità delle ragioni indicate nel provvedimento a dimostrare una pericolosità sociale concreta e attuale, nonché sulla legittimità della durata massima di quattro anni. Il pregiudizio dedotto non è stato ritenuto sufficientemente grave e irreparabile ai sensi dell'art. 55 c.p.a., poiché il ricorrente risiede a Remedello, a oltre 40 km da Brescia, non ha provato le esigenze personali e sociali prospettate e il provvedimento consente di richiedere specifiche autorizzazioni in deroga per comprovate necessità di recarsi nel Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011
Costituiscono la base normativa indicata nel provvedimento questorile per disporre l'allontanamento dal Comune e il divieto di ritorno.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, oltre alla valutazione sommaria della fondatezza delle censure, un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la possibile fondatezza delle censure relative ai presupposti sostanziali e alla durata di una misura di allontanamento non è sufficiente a ottenere la sospensione se il ricorrente non dimostra un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
- Il requisito del periculum in mora deve essere valutato in concreto considerando la distanza tra il luogo di residenza del destinatario e il Comune interessato, la prova delle esigenze personali o sociali dedotte e l'eventuale possibilità di ottenere autorizzazioni in deroga per comprovate necessità.
- Quando il provvedimento di allontanamento consente autorizzazioni individuali per accedere al territorio vietato in presenza di esigenze comprovate, tale facoltà può incidere sulla valutazione cautelare dell'irreparabilità del pregiudizio, senza esaurire l'esame di merito sulla pericolosità sociale e sulla durata della misura.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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