Sentenza n. 4079/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura di Roma sulla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura flussi e silenzio della Questura di Roma sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta, presentata il 5 dicembre 2025, di fissazione della convocazione per definire la procedura di primo ingresso per lavoro subordinato, relativa a un nulla osta rilasciato nell’ambito della procedura flussi. Ha inoltre contestato il silenzio della Questura di Roma sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha prodotto il provvedimento prefettizio dell’8 febbraio 2024, con cui era stata disposta la revoca del nulla osta e il contestuale rigetto dell’autorizzazione all’ingresso, notificato via e-mail al datore di lavoro. La Questura ha comunicato di avere definito negativamente anche l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, le amministrazioni avevano definito le istanze oggetto delle contestazioni sul silenzio: la Prefettura aveva adottato e notificato il provvedimento di revoca del nulla osta e di rigetto dell’autorizzazione all’ingresso, mentre la Questura aveva definito negativamente la domanda di permesso di soggiorno. La sopravvenuta definizione dei procedimenti ha eliminato l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della pronuncia in rito e del fatto che il provvedimento prefettizio era stato notificato tempestivamente all’indirizzo e-mail indicato nella domanda.
Massime di principio
- La domanda avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione definisce il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso rende priva di utilità una pronuncia sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere, anche quando il provvedimento abbia contenuto negativo.
- La comunicazione del provvedimento amministrativo all’indirizzo e-mail dichiarato dall’interessato nella domanda può essere valorizzata ai fini della regolazione delle spese di lite.
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