Sentenza n. 1479/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 7559/2024 del 12 novembre 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza, assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 7559/2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore la somma di 1.000 euro, da attribuire mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero nell'esecuzione del giudicato e ha chiesto che fosse assegnato un termine per provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di ragioni ostative. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di un'astreinte calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, e termina con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato, pure nel caso di insediamento del commissario, poiché permane il potere concorrente dell'amministrazione. È stato fissato come limite massimo il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato. La quantificazione deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale è stato affidato l'incarico di commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un giudicato può essere contrastata mediante l'assegnazione di un termine per provvedere e, in caso di ulteriore inadempimento, mediante la nomina di un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'amministrazione nell'esecuzione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché la misura sia funzionale a sollecitare l'adempimento e non produca una locupletazione sproporzionata del privato.
- In caso di nomina del commissario ad acta, l'amministrazione inottemperante conserva il potere di adempiere spontaneamente fino all'effettivo adempimento; l'astreinte cessa quindi con l'adempimento spontaneo, anche se tardivo, e non necessariamente con l'insediamento del commissario.
- La decorrenza dell'astreinte può essere fissata allo scadere del termine assegnato dal giudice per l'adempimento e deve essere previsto un limite massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per rispettare il criterio della non manifesta iniquità.
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