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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32318/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/12/2021 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo, disposto il 05/11/2021, riguardante un'area di 1.656 mq occupata da rifiuti senza autorizzazioni (presunta violazione dell'art. 256 d.lgs. n. 152/2006). La difesa ha sostenuto la perdita di efficacia del sequestro originariamente eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria il 27/10/2021 perché il verbale era stato trasmesso al PM oltre il termine delle 48 ore e quindi il PM non avrebbe potuto convalidarlo; perciò si chiedeva l'annullamento del decreto di sequestro per effetto della perdita di efficacia e la violazione delle norme procedurali (art. 321 c.p.p., commi 3-bis e 3-ter).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il verbale di sequestro ex iniziativa di polizia giudiziaria era stato trasmesso oltre le 48 ore, quindi inefficace ai sensi dell'art. 321 c.p.p.; la formulazione 'non convalida il sequestro' nel provvedimento del PM è un refuso. Il PM non ha tentato di 'recuperare' il sequestro inefficace, ma ha presentato una nuova richiesta di sequestro preventivo ex novo al GIP, richiesta che il giudice può accogliere indipendentemente dall'inefficacia di precedenti misure. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'adozione da parte del giudice di un sequestro con efficacia 'ex nunc' anche dopo la decadenza del termine per la convalida. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256

    Il reato contestato riguarda la gestione/abbandono di rifiuti senza autorizzazioni; il sequestro preventivo dell'area è stato adottato come misura cautelare rispetto a tale ipotesi di reato.

  • codice di procedura penale, art. 321 (commi 1, 3-bis, 3-ter)

    Il comma 3-ter impone un termine di 48 ore per la trasmissione e la convalida del sequestro eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria; la trasmissione oltre tale termine rende il sequestro inefficace. Tuttavia, tale termine non condiziona la facoltà del giudice di disporre autonomamente un sequestro preventivo ex novo; l'inefficacia del sequestro operato dalla polizia non impedisce al GIP di emettere un nuovo provvedimento cautelare con efficacia "ex nunc".

  • Cassazione penale, Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'inosservanza del termine delle 48 ore non preclude al giudice di imporre ugualmente il vincolo reale e che il giudice può disporre il sequestro anche dopo la decadenza del termine per la convalida, con efficacia 'ex nunc'.

  • Cassazione penale, Sez. 3, n. 42898 del 28/09/2004

    Giurisprudenza richiamata per sostenere che il termine previsto per il PM non costituisce una condizione di legittimità per l'esercizio del potere del giudice ordinario di adottare il provvedimento cautelare.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio di valutazione della condanna per spese e per il contributo alla Cassa delle Ammende; la Corte ha comunque ritenuto che il ricorso non fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, quantificando però il contributo in via equitativa.

Massime di principio

  • La trasmissione del verbale di sequestro eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria oltre il termine delle 48 ore rende quel sequestro inefficace ai sensi dell'art. 321 c.p.p., ma non impedisce al PM di chiedere al giudice un sequestro preventivo ex novo.
  • Il giudice può emanare un provvedimento di sequestro preventivo autonomo con efficacia 'ex nunc' anche dopo la decadenza del termine per la convalida del sequestro operato dalla polizia; il rispetto del termine di 48 ore non è condizione di legittimità per l'esercizio della potestà giurisdizionale cautelare del giudice.
  • Nelle impugnazioni basate esclusivamente sulla perdita di efficacia formale del sequestro di polizia, la strategia difensiva può essere inefficace se il PM ha chiesto e il giudice ha disposto un sequestro preventivo ex novo; conviene valutare autorevolemente anche i profili di merito relativi alla sussistenza dei presupposti per la misura cautelare.
  • La terminologia usata dal PM in atti può contenere refusi; occorre valutare il contenuto sostanziale dell'atto (se sia stata richiesta la convalida o una nuova misura) più che la formulazione letterale.
  • Chi contesta un provvedimento cautelare per vizi procedurali deve considerare che la giurisprudenza di legittimità tende a preservare la possibilità per il giudice di adottare comunque misure cautelari utili alla tutela dell'interesse pubblico e alla prevenzione del reato.

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