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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31785/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; la Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p., sostenendo di avere manifestato, tramite il difensore munito di procura speciale, la volontà di accedere al percorso, di avere intrapreso un processo critico di autorevisione e di essersi impegnato concretamente al risarcimento del danno. L'interesse dichiarato era anche il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. Con il secondo motivo il ricorrente contestava il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avesse valutato le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p. Con il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che il pregiudizio economico non potesse essere valutato in modo astratto e assoluto, ma dovesse essere rapportato anche alla tipologia e alla qualità del soggetto passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: pur rilevando che la volontà di accedere alla giustizia riparativa era stata espressa, la Corte ha osservato che nel caso concreto non ricorreva una vittima qualificabile come persona fisica che avesse subito direttamente dal reato un danno patrimoniale o non patrimoniale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022; inoltre, l'interesse al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. poteva essere perseguito mediante il risarcimento del danno prima del giudizio. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico. Sebbene la motivazione della Corte di appello sull'art. 131-bis c.p. fosse stata giudicata inadeguata, perché sostanzialmente limitata al richiamo della protrazione della condotta e dell'omessa reiterazione della comunicazione dello stato cautelare, il ricorrente non aveva indicato elementi concreti per dimostrare l'esiguità del danno o la tenuità dell'offesa, avendo richiamato genericamente lo scarso valore del beneficio ottenuto. Anche il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico, poiché il ricorrente non aveva indicato l'entità del danno patrimoniale. La Corte ha inoltre escluso, trattandosi di persona offesa costituita dallo Stato o da altro ente pubblico, la rilevanza delle condizioni economiche del danneggiato, dovendosi avere riguardo al profilo oggettivo del danno. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

    Norma incriminatrice applicata per la condanna dell'imputato; il testo della sentenza non ne specifica la rubrica.

  • art. 129-bis c.p.p.

    Disciplina l'accesso ai programmi di giustizia riparativa; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa al rigetto della richiesta, in ragione dell'assenza nel caso concreto di una vittima persona fisica direttamente danneggiata dal reato.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    È richiamato quale base processuale per la proposizione di un motivo nuovo contenente la richiesta di accesso alla giustizia riparativa.

  • art. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    persona fisica che abbia subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale

    La definizione di vittima presuppone una persona fisica che abbia subito direttamente dal reato un danno patrimoniale o non patrimoniale; la Corte ha ritenuto che tale presupposto non ricorresse nel caso concreto.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    Attenuante connessa, nel caso prospettato, al risarcimento del danno; la Corte ha osservato che il relativo interesse poteva essere perseguito mediante risarcimento prima del giudizio.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una concreta allegazione e valutazione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo; la censura è stata dichiarata aspecifica per la mancanza di elementi specifici forniti dal ricorrente.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    È richiamato quale parametro per la valutazione della tenuità dell'offesa, ma la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato dati concreti relativi alle modalità del fatto e all'entità del danno.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la richiesta è stata ritenuta generica per la mancata indicazione dell'entità del danno.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di accesso alla giustizia riparativa non è sufficiente, di per sé, a fondare l'accoglimento della censura contro il suo rigetto: occorre che nel caso concreto ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi della nozione di vittima prevista dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, e che la richiesta sia coerente con la struttura del reato e con la concreta possibilità di individuare una persona fisica direttamente danneggiata.
  • L'interesse dell'imputato al riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno può essere perseguito mediante il risarcimento effettuato prima del giudizio, senza che ciò renda automaticamente necessario l'accesso a un programma di giustizia riparativa.
  • La censura relativa all'art. 131-bis c.p. è aspecifica quando il ricorrente si limiti a richiamare genericamente la tenuità dell'offesa o lo scarso valore del beneficio ottenuto, senza indicare elementi concreti sulle modalità della condotta, sull'entità del danno o del pericolo e sulle ragioni per cui tali dati dovrebbero condurre all'esclusione della punibilità.
  • Anche quando la motivazione del giudice di merito sulla particolare tenuità del fatto sia inadeguata per il mancato esame completo dei criteri normativi, il ricorso può essere dichiarato inammissibile se il ricorrente non prospetta specificamente gli elementi fattuali idonei a sostenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
  • La richiesta dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è inammissibile per genericità se non viene indicata l'entità concreta del danno, neppure nell'impugnazione contro la sentenza di primo grado.
  • Quando la persona offesa è lo Stato o un altro ente pubblico, ai fini della valutazione della speciale tenuità del danno patrimoniale occorre avere riguardo al profilo oggettivo del danno e non è utilizzabile, quale criterio sussidiario, il riferimento alle condizioni economiche del danneggiato.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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