Cassazione Penale, Ordinanza n. 10687/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibilmente diretto a una rivalutazione del merito e gli altri motivi privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di rapina ed evasione. Con il primo motivo ha contestato la prova della responsabilità per la rapina, ma la Corte rileva che la censura era priva di concreta specificità e sostanzialmente reiterativa, perché mirava solo a ottenere una diversa lettura del merito e una rivalutazione delle fonti probatorie, attività non consentite in sede di legittimità. Con gli ulteriori due motivi ha dedotto l'erroneità della condanna per evasione, l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; tali doglianze sono state ritenute generiche e non specifiche, perché non indicavano puntualmente gli elementi a sostegno delle censure né la decisività delle questioni prospettate, in violazione dell'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione degli elementi a sostegno delle censure e della decisività delle questioni dedotte; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una lettura alternativa delle prove, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e specifico: non basta contestare in termini generici la responsabilità, la pena o il diniego delle attenuanti, ma occorre indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la censura.
- La generica riproposizione di questioni già esaminate dai giudici di merito, senza indicare errori logici o giuridici specifici, è inammissibile in cassazione.
- La mancanza dei requisiti di specificità del ricorso legittima la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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