Sentenza n. 4696/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rigetto dell’istanza di visto d’ingresso in Italia per lavoro autonomo emesso in data 5 gennaio 2025 dall’Ambasciata d’Italia a Teheran; di ogni atto antecedente, conseguente, connesso e comunque non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro autonomo emesso dall’Ambasciata d’Italia a Teheran il 5 gennaio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, destinatario di un nulla osta rilasciato dalla Questura di Torino per lo svolgimento dell’attività di consigliere di amministrazione di una società italiana, aveva presentato all’Ambasciata d’Italia a Teheran domanda di visto per lavoro autonomo. Dopo il preavviso di rigetto, fondato sull’assenza di precedenti visti per affari, sulla risalenza del visto per studio ottenuto nel 2010, sulla documentazione relativa a società iraniane e sulla ritenuta mancata dimostrazione delle attuali qualifiche e capacità professionali, il ricorrente aveva depositato osservazioni e documenti, chiarendo i propri rapporti professionali con imprenditori italiani e la propria esperienza pluriennale nei consigli di amministrazione di società iraniane. Il diniego finale richiamava genericamente la mancata dimostrazione dei requisiti previsti dal punto 7 dell’Allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011 e affermava, con formula standardizzata, che le controdeduzioni e la documentazione non consentivano una rivalutazione della domanda. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 10-bis e 10, comma 1, lett. b), della l. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione del decreto interministeriale n. 850/2011 e dei principi di buon andamento e imparzialità; violazione del d.lgs. n. 286/1998, del d.P.R. n. 394/1999, del decreto interministeriale n. 850/2011 e del d.P.C.M. 21 dicembre 2021, con errore motivazionale, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per difetto dei presupposti; violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della l. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione della par condicio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto violato l’art. 10-bis della l. 241/1990, poiché l’Amministrazione, dopo avere ricevuto osservazioni articolate e documentate, non ha indicato nel provvedimento finale le ragioni del loro mancato accoglimento, limitandosi a una formula generica sulla mancata dimostrazione dei requisiti e sull’insufficienza delle controdeduzioni. Il preavviso di rigetto deve consentire un contraddittorio effettivo e l’Amministrazione deve dare conto, nella motivazione finale, di avere valutato le osservazioni e delle ragioni per cui non le ha recepite; il mero richiamo alla loro insufficienza elude sostanzialmente il contraddittorio procedimentale. Il Collegio ha inoltre ravvisato eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza della motivazione: il solo fatto che l’unico precedente visto italiano risalisse al 2010 non escludeva rapporti professionali successivi con imprenditori italiani, e la documentazione dimostrava che il presidente della società italiana si era messo a disposizione della sede diplomatica per chiarire i dubbi sulla genuinità dello scopo dell’ingresso. Le spese, pari a euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, sono state poste a carico dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni
La disposizione impone un contraddittorio procedimentale effettivo e richiede che il provvedimento finale dia conto delle osservazioni presentate e delle ragioni del loro mancato accoglimento; non è sufficiente una formula di stile sull’insufficienza delle controdeduzioni.
art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico e giuridico dell’Amministrazione e consentire di verificare se le osservazioni del privato siano state effettivamente valutate.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la decisione lo collega ai vizi di istruttoria e motivazione dell’atto.
punto 7 dell’Allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011
Costituisce il parametro normativo richiamato nel diniego per la verifica dei requisiti del visto per lavoro autonomo; il diniego è stato annullato perché non ha spiegato concretamente il mancato possesso dei requisiti alla luce delle osservazioni e della documentazione prodotte.
decreto interministeriale n. 850/2011
Disciplina, per quanto rilevante nel giudizio, i requisiti per il rilascio del visto richiesto; il richiamo generico alla sua violazione non è stato ritenuto sufficiente a motivare il diniego.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la fissazione dell’udienza di merito all’esito della camera di consiglio cautelare; non costituisce il parametro sostanziale della decisione.
Massime di principio
- Quando il privato presenta osservazioni articolate e documentate a seguito del preavviso di rigetto, il provvedimento finale deve esplicitare che esse sono state valutate e indicare le ragioni del loro mancato accoglimento; il mero richiamo alla loro insufficienza integra una motivazione apparente e viola l’art. 10-bis della l. 241/1990.
- Il contraddittorio procedimentale attivato mediante preavviso di rigetto non può ridursi a un adempimento formale: l’Amministrazione deve considerare le osservazioni anche ai fini della completezza dell’istruttoria e della corretta formazione della decisione finale.
- Nella valutazione di una domanda di visto per lavoro autonomo, l’assenza di precedenti visti per motivi di affari o la risalenza dell’unico precedente visto non dimostrano, da sole, l’inesistenza di rapporti professionali con soggetti italiani e non esonerano l’Amministrazione dall’esaminare la documentazione e gli elementi contrari forniti dall’interessato.
- Sussiste difetto di istruttoria e irragionevolezza della motivazione quando l’Amministrazione fonda il diniego su circostanze ritenute ostative senza confrontarsi con la documentazione successivamente prodotta e con la disponibilità di soggetti coinvolti a chiarire i dubbi sulla genuinità dello scopo dell’ingresso.
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