Ordinanza n. 69/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione senza numero del Ministero della Difesa del 10.11.2025 che ha rigettato l'istanza di rimborso spese per il patrocinio legale e della nota di trasmissione al Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria con lettera n. M_D -OMISSIS-; - della determinazione senza numero del Ministero della Difesa del 17.11.2025 che ha rigettato l'istanza di rimborso spese per il patrocinio legale ex L 135/97 unitamente alla nota di trasmissione al Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria con lettera n. M_D -OMISSIS- -OMISSIS-; - dei pareri emessi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro del -OMISSIS- nonché per l’accertamento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto, in una valutazione prima facie, che le deduzioni dei ricorrenti non incidessero sulla legittimità dei provvedimenti impugnati e che il pregiudizio allegato non fosse comprovato in termini di gravità e irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: determinazioni del Ministero della Difesa del 10 e 17 novembre 2025 di rigetto delle istanze di rimborso delle spese legali, con i relativi pareri dell'Avvocatura dello Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le determinazioni ministeriali che hanno rigettato le loro istanze di rimborso delle spese sostenute per il patrocinio legale, chiedendo anche l'accertamento del relativo diritto e, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia degli atti. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà conto delle deduzioni difensive dei ricorrenti e della contestazione della legittimità dei dinieghi ministeriali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della sospensione cautelare, con esclusione della misura per la carenza di fumus boni iuris e di un pregiudizio comprovato grave e irreparabile.
l. 135/1997
rimborso spese per il patrocinio legale ex L 135/97
È indicata come base normativa delle istanze di rimborso delle spese legali, ma l'ordinanza cautelare non ne interpreta specificamente la disciplina.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando le deduzioni del ricorrente non evidenzino, a una valutazione prima facie, profili idonei a incidere sulla legittimità dell'atto.
- La tutela cautelare richiede che il pregiudizio allegato sia comprovato nella sua gravità e irreparabilità; in mancanza di tale dimostrazione, la domanda di sospensione deve essere respinta.
Come è indicizzato
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