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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 889/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Broccucci ha impugnato per violazione e erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione agli artt. 133 e 125 c.p.p., lamentando mancanza di motivazione e sproporzione nella determinazione degli aumenti di pena per il vincolo di continuazione rispetto a precedenti sentenze del Tribunale di Terni; Allegretti censurava carenza di motivazione nella determinazione della pena per la continuazione "esterna" (aumenti applicati rispetto alla sentenza n. 726/2018). Successivamente Allegretti ha rinunciato al ricorso con dichiarazione autenticata.

La decisione

Il ricorso di Allegretti è dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 591, co.1, lett. d) e 589 c.p.p.; il ricorso di Broccucci è rigettato in quanto manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato il vincolo di continuazione con precedenti sentenze del Tribunale di Terni e aveva rideterminato la pena complessiva (in primo grado e appello erano già pervenute determinate pene; la Corte d'appello di Firenze aveva fissato per Broccucci la pena complessiva in anni 10 e mesi 10 e per Allegretti in anni 5, decisione ora confermata per effetto del rigetto e dell'inammissibilità). Conseguenze economiche: Broccucci condannato alle spese processuali; Allegretti condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Principio del divieto di cumulo materiale delle pene e criterio di determinazione della pena complessiva in caso di continuazione; oggetto della prospettata violazione da parte del ricorrente Broccucci.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze ostative e attenuanti, elementi oggettivi e soggettivi); richiamato come criterio generale la cui mera invocazione può essere sufficiente quando la pena sia vicina al minimo edittale.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione al dovere di motivazione e all'applicazione delle regole procedurali nel giudizio di determinazione della pena.

  • art. 591, co.1, lett. d) e art. 589 c.p.p.

    Norme che regolano l'inammissibilità del ricorso quando l'imputato rinuncia all'impugnazione; applicate per dichiarare inammissibile il ricorso di Allegretti.

  • art. 73 e art. 74 DPR 309/1990

    Norme sul trattamento sanzionatorio per reati di stupefacenti richiamate nella qualificazione e nella quantificazione delle pene per i capi di imputazione relativi a spaccio/cessione.

  • art. 132 cod. pen.

    Riferimento al potere discrezionale del giudice di aumentare la pena per la continuazione, con l'avvertimento che l'abuso è escluso quando l'aumento è lieve e la pena base è minima.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamata in relazione alle sentenze di applicazione concordata della pena (di cui erano partecipi procedimenti definiti dal Tribunale di Terni) utile a identificare le decisioni passate in giudicato.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e autenticata all'impugnazione rende inammissibile il ricorso: il giudice di legittimità non può esaminare il merito se l'imputato ha validamente dichiarato la rinuncia (applicazione artt. 591 e 589 c.p.p.).
  • Quando la pena base è stata fissata in misura prossima o pari al minimo edittale, la motivazione sulla congruità può essere più sintetica e il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. può essere sufficiente; viceversa, scostamenti significativi dal minimo richiedono una motivazione specifica e puntuale.
  • Gli aumenti per continuazione che risultano, singolarmente, in termini molto inferiori ai minimi edittali richiedono una motivazione meno stringente; non costituiscono automaticamente abuso discrezionale né cumulo materiale se sono coerenti con il quadro complessivo e non superano i limiti dell'art. 81 c.p.
  • Il giudice che valuta la continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili è vincolato dal giudicato esterno: questo può giustificare differenze apparenti nella distribuzione degli aumenti rispetto a valutazioni compiute in altri processi quando quelle decisioni sono ormai intangibili.
  • La censura di "sproporzione" degli aumenti per la continuazione richiede che il ricorrente dimostri in concreto che il trattamento sanzionatorio ha determinato una situazione assimilabile a cumulo materiale o una violazione dei limiti di proporzione richiesti dall'art. 81 c.p.; mere lamentazioni di incoerenza non sono sufficienti se gli aumenti sono contenuti sotto il minimo edittale.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se l'inammissibilità deriva da rinuncia, possono applicarsi sanzioni come il versamento alla Cassa delle Ammende.

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