Sentenza n. 13625/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata valutazione di un incarico di Responsabile del Posto di Segnalamento e Documentazione nella procedura concorsuale interna per 959 posti da viceispettore, con conseguente collocazione non utile in graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso interno per titoli per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, indicando nella domanda l’incarico di Responsabile del Posto di Segnalamento e Documentazione del Commissariato di pubblica sicurezza di Civitanova Marche, svolto dal 22 giugno 2020 al 23 aprile 2024 e annotato nello stato matricolare. L’art. 5, comma 1, lettera a), n. 6, del bando prevedeva la valutazione, con attribuzione di 1,2 punti, degli incarichi di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra. La commissione ha tuttavia qualificato il titolo come non valutabile, attribuendo al candidato 17,325 punti e collocandolo in posizione non utile, mentre con l’attribuzione dei punti avrebbe raggiunto 18,525 punti, superiori a quelli dell’ultimo vincitore. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del bando e dei criteri di valutazione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Con i motivi aggiunti ha contestato i successivi riesami della commissione, denunciando l’elusione dell’ordinanza cautelare, l’introduzione postuma di criteri non previsti dalla lex specialis, il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la lesione del legittimo affidamento e dei principi di trasparenza e imparzialità. L’amministrazione ha sostenuto che l’incarico costituisse una normale mansione d’ufficio e che la relativa valutazione dovesse essere limitata agli incarichi di particolare rilevanza secondo una circolare interna e l’art. 67 del d.P.R. n. 686/1957.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il bando e il verbale preliminare della commissione avessero già esercitato e consumato la discrezionalità amministrativa nella definizione dei titoli valutabili, includendo espressamente gli incarichi di responsabile di posto. In sede applicativa la commissione non poteva introdurre ulteriori condizioni restrittive, come la necessaria eccedenza rispetto alle normali mansioni d’ufficio, né richiamare criteri non previamente inseriti nella lex specialis. Il bando, quale lex specialis, vincolava rigidamente l’amministrazione e doveva essere interpretato secondo il dato letterale, anche in ragione della parità di trattamento e dell’affidamento dei concorrenti. L’incarico del ricorrente coincideva con la fattispecie di responsabile di posto prevista dal bando, era stato svolto per un periodo significativo ed era regolarmente annotato nello stato matricolare. L’annotazione matricolare costituiva un requisito minimo comune agli incarichi valutabili e non consentiva di escludere quelli svolti nell’ambito delle normali mansioni. Anche qualora fosse stato possibile negare in concreto la corrispondenza tra l’incarico e la categoria prevista dal bando, la commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione puntuale, che invece mancava. Il giudice ha quindi annullato i provvedimenti impugnati nella parte relativa alla posizione del ricorrente e, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera c), ultimo periodo, c.p.a., ha ordinato all’amministrazione di attribuire direttamente 1,2 punti per l’incarico e di adottare le conseguenti determinazioni sulla graduatoria, ritenendo esaurito ogni ulteriore spazio di discrezionalità. Le spese, pari a 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lettera a), n. 6, del bando di concorso
responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra
La clausola comprendeva l’incarico di responsabile di posto ricoperto dal candidato e non consentiva alla commissione di introdurre in sede applicativa ulteriori requisiti restrittivi non previsti.
art. 34, comma 1, lettera c), ultimo periodo, c.p.a.
Ha consentito al giudice di attribuire direttamente al ricorrente il punteggio di 1,2 punti, non residuando all’amministrazione ulteriore discrezionalità legittimamente esercitabile.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda subordinata di reintegrazione in forma specifica e al risarcimento del danno.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato per il rinvio dell’esame delle doglianze cautelari alla fase di merito.
art. 112 c.p.a.
Richiamato nei motivi aggiunti per denunciare la persistente violazione dell’obbligo di esecuzione dell’ordinanza cautelare.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento fonda l’obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione nei concorsi pubblici.
artt. 3, comma 2, lettera c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Impongono la rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli prima dell’avvio delle operazioni valutative.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato in relazione al difetto di motivazione degli atti con cui la commissione ha negato la valutazione dell’incarico.
art. 67 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
normali mansioni d’ufficio
Il richiamo operato dall’amministrazione non poteva introdurre, in sede applicativa, una limitazione non prevista dal bando degli incarichi di responsabile di posto valutabili.
art. 26, comma 3, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
Richiamato per evidenziare la finalità della procedura concorsuale di selezionare soggetti idonei a compiti di direzione di uffici o unità operative e alle connesse responsabilità.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici i criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati e pubblicizzati prima dell’avvio delle operazioni valutative, quale garanzia di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento.
- Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione e la commissione; le categorie di titoli in esso previste devono essere interpretate secondo il significato letterale delle espressioni utilizzate.
- Quando il bando individua una categoria di incarichi mediante denominazione dell’articolazione organizzativa e posizione apicale ricoperta, la commissione non può subordinare successivamente la valutazione a condizioni più restrittive o a elementi di specialità non previamente previsti.
- La discrezionalità dell’amministrazione nella definizione dei criteri di selezione si consuma con la predisposizione e pubblicazione del bando e degli eventuali criteri preliminari; in fase applicativa la commissione può soltanto verificare la riconducibilità concreta del titolo alla fattispecie già definita, senza modificare o integrare la lex specialis.
- L’annotazione di un incarico nello stato matricolare, quando prevista dal sistema di valutazione, costituisce requisito minimo di documentazione e non può essere utilizzata per escludere automaticamente incarichi svolti nell’ambito delle ordinarie mansioni, se questi rientrano nella categoria descritta dal bando.
- Quando l’amministrazione ritenga che un incarico formalmente riconducibile alla categoria prevista dal bando presenti caratteristiche sostanziali incompatibili con la valutazione, deve indicare con motivazione puntuale le ragioni della non corrispondenza; in mancanza, l’esclusione del punteggio viola il principio di autovincolo.
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