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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21764/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di somministrazione di gas tra un condominio e la società fornitrice. Il condominio aveva contestato un rilevante conguaglio fatturato per consumi di gas ritenuti abnormi e non dimostrati, sostenendo che la sostituzione del contatore, avvenuta unilateralmente e senza contraddittorio, avesse impedito di verificare il corretto funzionamento del misuratore e la correttezza dei conteggi. Il tribunale aveva accolto l’accertamento negativo del credito relativo al periodo fino alla sostituzione del contatore e aveva respinto la riconvenzionale della società fornitrice per ulteriori importi. La corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’appello principale della società e, su appello incidentale del condominio, l’aveva condannata alla restituzione delle somme già versate. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, lamentando che la corte territoriale avrebbe escluso aprioristicamente la prova presuntiva dei consumi e compresso il diritto alla prova; erroneità della condanna alla restituzione delle somme pagate, sostenendo che la fornitura era comunque avvenuta e che la C.T.U. avrebbe confermato la coerenza dei consumi; erroneità della ritenuta mancata prova della compensazione e delle imputazioni contabili, contestando anche l’applicazione delle regole probatorie e la valutazione dei documenti prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo e il secondo motivo, la mancata indicazione della specifica motivazione criticata e la mancata autonoma censura di passaggi decisivi della sentenza impugnata, in particolare della statuizione secondo cui la sostituzione del misuratore in assenza di contraddittorio aveva reso definitivamente impossibile verificare il corretto funzionamento del contatore e aveva fatto venire meno la presunzione di attendibilità delle letture, con conseguente inutilizzabilità anche delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Ha inoltre osservato che la doglianza sulle presunzioni era formulata in modo non pertinente, perché la corte d’appello non aveva affatto fondato la decisione su un ragionamento presuntivo, ma aveva escluso la stessa base fattuale su cui le presunzioni avrebbero potuto operare. Quanto al terzo motivo, la Corte ha riscontrato carenze nell’indicazione e localizzazione dei documenti richiamati, oltre alla riproposizione generica delle stesse censure già svolte, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza sul mancato riscontro della compensazione e sulla quantificazione della restituzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice altera la distribuzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, ipotesi non ravvisata.

  • art. 2727 c.c.

    Le censure sulle presunzioni sono state ritenute inammissibili perché non investivano un effettivo ragionamento presuntivo del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile solo come vizio di sussunzione; nel caso concreto la corte d’appello non aveva fatto applicazione di presunzioni per fondare il credito.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione è stata ritenuta non correttamente formulata, secondo gli orientamenti consolidati sulla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione è stata ritenuta non correttamente formulata, secondo gli orientamenti consolidati sulla valutazione delle prove.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo ai fini dell’esito di inammissibilità.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo ai fini dell’esito di inammissibilità.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo ai fini dell’esito di inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per sostenere una compressione del diritto di difesa e alla prova, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse illegittimamente impedito la prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale di ricorso per dedurre violazioni di legge, ma i motivi sono stati reputati inammissibili.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La mancata individuazione della motivazione criticata rende il motivo un 'non motivo' e comporta inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Quando il ricorso si fonda su documenti, questi devono essere specificamente indicati, trascritti o riassunti, e localizzati nel fascicolo; l’omissione determina inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve individuare con precisione la specifica motivazione della sentenza impugnata che si intende censurare; la critica generica o meramente riproduttiva di parti della decisione non soddisfa l’onere di cui all’art. 366 c.p.c. e comporta inammissibilità.
  • La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia effettivamente utilizzato o negato un ragionamento presuntivo in modo giuridicamente scorretto; non è invece ammissibile per sollecitare una nuova valutazione del fatto o per contestare l’esclusione della base probatoria su cui la presunzione dovrebbe fondarsi.
  • In tema di somministrazione di gas, la contestazione specifica dei consumi e la sostituzione del misuratore in assenza di contraddittorio possono incidere sulla presunzione di attendibilità delle letture; se tale presunzione viene meno, non è consentito fondare il credito su dati o ricostruzioni tecniche che dipendano integralmente da quelle letture prive di attendibilità accertata.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce fonte autonoma di prova quando si limiti a elaborare dati documentali non attendibili o presupposti fattuali contestati e non verificabili; in tal caso non può supplire alla mancanza di prova del credito.
  • Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente deve indicarne in modo specifico contenuto, fase processuale di produzione e collocazione nel fascicolo; la mera menzione del numero dell’allegato non consente il controllo di decisività richiesto in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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