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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23732/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca, disposta dal Tribunale di Roma con la sentenza di patteggiamento del 17/12/2024, relativa alla somma di denaro contante sequestrata in flagranza (euro 7.585,00). Il ricorrente ha dedotto carenza e apparente motivazione: la confisca non era stata concordata nell'accordo con il PM e il Tribunale avrebbe affermato apoditticamente che non sono state fornite giustificazioni sulla lecita provenienza del denaro, senza considerare le specifiche spiegazioni e documentazioni difensive (indicazione di due rapporti di lavoro, attività di "accoglienza clienti" e "addetto al controllo", risparmi accumulati, e deposito in udienza di un contratto di lavoro). Il ricorso lamenta inoltre la mancata valutazione della proporzionalità della somma rispetto al reddito documentato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro per totale carenza di motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, anche nel patteggiamento, la motivazione deve essere esaustiva quando si applica la confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p.: il giudice deve spiegare perché ritiene non attendibili le giustificazioni del prevenuto e perché sussiste sproporzione tra patrimonio e redditi. Inoltre la Corte ha precisato che, nel caso di illecita detenzione (non cessione) di stupefacenti, il denaro può essere confiscato solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 240-bis c.p. (mediante rinvio dall'art. 85-bis DPR 309/1990), e non con le norme applicabili alla cessione. La sentenza è stata dunque annullata e rinviata al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sulla confisca, in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; nel caso concreto l'imputazione riguardava la detenzione illecita di stupefacenti. La Corte ricorda che, per il delitto di detenzione, la confisca ordinaria prevista per la cessione non è applicabile.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disposizione che consente la cosiddetta confisca "allargata" di denaro e beni quando non sia possibile provare la lecita provenienza e sussista sproporzione tra patrimonio e reddito. La Corte afferma l'obbligo del giudice di motivare specificamente il rifiuto delle giustificazioni fornite e la valutazione di sproporzione.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Norma che rinvia, per taluni aspetti, al regime di confisca previsto dal codice penale (tra cui art. 240-bis). La Corte la invoca per dire che, nella detenzione, la confisca è ammissibile solo alle condizioni previste da tale rinvio.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca per reati connessi alla cessione: la Corte chiarisce che questa forma di confisca non è applicabile alla sola detenzione di stupefacenti.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla possibilità di impugnare in Cassazione aspetti della sentenza di patteggiamento relativi alla motivazione (in particolare circa la confisca).

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, se il giudice dispone la confisca "allargata" ai sensi dell'art. 240-bis c.p., la motivazione non può essere meramente sintetica: deve indicare perché le giustificazioni del prevenuto non sono ritenute attendibili e come è stata valutata la sproporzione tra patrimonio e redditi.
  • Quando il denaro è stato rinvenuto in caso di detenzione (non cessione) di stupefacenti, la confisca è ammissibile solo se ricorrono le condizioni dell'art. 240-bis, in forza del rinvio dell'art. 85-bis DPR 309/1990; non possono essere applicate le norme di confisca previste per la cessione.
  • Se il difensore produce elementi documentali (contratti di lavoro, prospetti retributivi, prove di risparmio) che giustificano la provenienza lecita di somme, il giudice deve valutare e motivare espressamente il perché tali elementi non risultino convincenti prima di disporre la confisca.
  • La mancanza di una motivazione specifica sulla confisca in sede di patteggiamento è motivo fondato di annullamento in Cassazione e comporta il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
  • In situazioni simili la difesa dovrebbe puntare a documentare la provenienza lecita (contratti, buste paga, movimenti bancari, dichiarazioni fiscali) e contestare subito l'applicabilità della confisca ordinaria prevista per la cessione quando l'accusa è soltanto per detenzione.

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