Sentenza n. 613/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva annullato il provvedimento di assegnazione al minore di sole 12 ore di sostegno, compensando integralmente le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, frequentante la quarta classe della scuola primaria e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, aveva ricevuto soltanto 12 ore di sostegno a fronte di un orario curricolare di 29 ore. Il TAR aveva riconosciuto la manifesta fondatezza della domanda di annullamento, ma aveva integralmente compensato le spese processuali, anche in considerazione della definizione del giudizio nella fase cautelare. I genitori hanno appellato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo error in iudicando e in procedendo, violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 6, Cost., per motivazione insufficiente, carente e apparente. In particolare, hanno sostenuto che la compensazione non fosse giustificata da soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, e che la definizione rapida del giudizio non potesse legittimare la deroga al principio della soccombenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza esclusivamente quanto alle spese. Ha affermato che, nel processo amministrativo, la regolazione delle spese segue ordinariamente il principio della soccombenza; la compensazione è possibile nell'ambito della discrezionalità del giudice, ma richiede una motivazione specifica e rafforzata, idonea a giustificare la deroga alla regola generale. La motivazione del TAR, fondata sul fatto che il giudizio fosse stato definito in sede cautelare, non rispettava tale onere e valorizzava illogicamente la rapidità del processo, che era stata necessaria per ottenere tempestivamente la tutela del diritto allo studio e gli ausili connessi alla disabilità. La manifesta fondatezza della domanda costituiva inoltre elemento incompatibile con la compensazione non adeguatamente motivata e sintomatico della non conformità dell'azione amministrativa ai principi di trasparenza e buon andamento. Il Collegio ha quindi liquidato le spese del primo grado in euro 1.500, oltre spese generali, accessori di legge e refusione del contributo unificato, e ha posto a carico del Ministero le spese del grado d'appello, liquidate in euro 2.500, oltre spese generali, accessori e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
La statuizione sulla compensazione delle spese legali è erronea perché disposta in violazione, senza giustificato motivo, del criterio della soccombenza stabilito dalla legge.
La regolazione delle spese nel processo amministrativo segue il principio della soccombenza; la compensazione, quale deroga, richiede una motivazione specifica e rafforzata.
art. 91 c.p.c.
Il criterio della soccombenza stabilito dalla legge.
La parte soccombente deve essere condannata alle spese; la compensazione non può essere disposta senza una motivazione idonea a giustificarne l'applicazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Motivazione insufficiente, carente e/o apparente relativamente alla compensazione delle spese di lite.
La decisione sulla compensazione delle spese deve essere motivata in modo effettivo e non apparente.
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
Situazione di handicap grave.
La disposizione è richiamata quale presupposto del riconoscimento della disabilità grave del minore.
art. 17, comma 8-bis, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla l. 8 novembre 2013, n. 128
È stato esteso il regime di esenzione dal pagamento del contributo unificato ai ricorsi diretti ad ottenere l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili.
La norma assicura l'esenzione dal contributo unificato per i ricorsi diretti a ottenere l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la regola generale è la condanna della parte soccombente alle spese di lite; la compensazione costituisce eccezione e deve essere sorretta da una motivazione specifica e rafforzata.
- La motivazione della compensazione delle spese non può limitarsi a richiamare la definizione del giudizio in sede cautelare o la durata contenuta del processo, quando la rapidità della decisione sia stata necessaria per assicurare tempestivamente il bene della vita richiesto.
- Il giudice non può porre le spese a carico, né sostanzialmente neutralizzare il diritto al rimborso delle spese in favore, della parte risultata vittoriosa, salvo una valida e puntuale giustificazione conforme ai presupposti legali della compensazione.
- La manifesta fondatezza della domanda di annullamento costituisce elemento rilevante contro una compensazione immotivata delle spese e impone di considerare la soccombenza dell'amministrazione nella regolazione del rapporto processuale.
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