Cassazione Penale, Sentenza n. 33609/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per avere la sentenza di merito fondato la condanna prevalentemente sulle dichiarazioni di coimputati e migranti, senza valutare adeguatamente la versione difensiva (assenza dell'elemento soggettivo e possibile costrizione a guidare l'imbarcazione); censura specifica sulla mancata adeguata motivazione circa l'aggravante del "fine di profitto" nonostante il rinvenimento addosso all'imputato di modesta somma di denaro; (2) errata applicazione e motivazione del trattamento sanzionatorio in relazione agli artt. 64 e 133 c.p. e alle disposizioni di cui all'art. 12, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 286/1998 (contestata l'applicazione di un aumento di pena più gravoso e la mancanza di motivazione per l'applicazione dell'aumento massimo); (3) presunto errore materiale nel computo della pena e violazione del divieto di reformatio in pejus per la determinazione dell'aumento per l'art. 12, comma 3-ter D.Lgs. 286/1998.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il profilo che chiedeva la riconsiderazione della responsabilità penale in fatto (confermata la ricostruzione complessiva e la "doppia conforme" tra primo e secondo grado), ma ha accolto invece le censure relative alla insufficiente motivazione circa la sussistenza dell'aggravante del "fine di profitto" (art. 12, comma 3-ter, D.Lgs. 286/1998) e alla motivazione carente circa la misura dell'aumento di pena applicato per tale aggravante. Di conseguenza la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro è stata annullata limitatamente alla dichiarazione di sussistenza dell'aggravante del fine di profitto e alla quantificazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio su quei punti. Gli altri profili di condanna sono stati confermati; la pena risultante in primo esito era di sei anni di reclusione e 916.668 euro di multa (con concessione delle circostanze attenuanti generiche), e la Cassazione ha disposto la rinnovazione del giudizio limitatamente agli aspetti annullati.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Denunciata come erroneamente applicata nella valutazione delle dichiarazioni dei coimputati e dei migranti; la Corte ha ritenuto però che, nel complesso, la motivazione delle decisioni di merito sia congrua e sorretta da "doppia conforme"
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (inosservanza di norme sul procedimento e vizio di motivazione/contraddittorietà)
art. 12, comma 3, D.Lgs. 286/1998
Norma che disciplina il reato di favoreggiamento/trasporto di migranti; applicata come fattispecie base contestata agli imputati
art. 12, comma 3-ter, D.Lgs. 286/1998
Aggravante per avere commesso il fatto "al fine di trarne profitto"; la Corte ha ritenuto che la sussistenza in capo a Leschko non fosse adeguatamente motivata e ha annullato la sentenza su questo punto per mancata indicazione di elementi oggettivi e sintomatici che colleghino l'imputato al profitto
art. 12, comma 3-bis, D.Lgs. 286/1998
Aggravante ad effetto comune la cui formulazione ("la pena è aumentata") è stata discussa nel ricorso; la Corte ha ritenuto applicato correttamente un aumento (fino alla metà) ma ha sottolineato la necessità di motivazione quando si scelga la misura massima
art. 64 cod. pen.
Riferimento normativo richiamato nella doglianza sulla determinazione della pena complessiva; richiede valutazione delle circostanze che incidono sulla pena
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare adeguatamente la misura dell'aumento della pena, specie se superiore alla misura media edittale
art. 63, comma 4, cod. pen.
"quando concorrono più circostanze ad effetto speciale, si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla"
Principio relativo alla concorrenza di circostanze ad effetto speciale; richiamato nel ricorso per sostenere un diverso calcolo degli aumenti, la Corte ha comunque evidenziato il tema della necessaria motivazione quando si aumenti la pena al di sopra della misura media
Massime di principio
- La "doppia conforme" (coincidenza e richiamo fra sentenza di primo e secondo grado) limita il sindacato della Cassazione sulla valutazione del fatto: le censure che chiedono una rivalutazione dei fatti sono normalmente inammissibili salvo profili di manifesta illogicità o vizio di motivazione.
- Per l'aggravante del "fine di profitto" (art. 12, comma 3-ter, D.Lgs. 286/1998) è richiesta una motivazione specifica e l'indicazione di elementi oggettivi e sintomatici che colleghino l'imputato al profitto: mere affermazioni generiche o il pagamento indicato da terzi non sono sempre sufficienti a provarla.
- Quando il giudice applica un aumento massimo della pena per una circostanza aggravante (soprattutto se il risultato supera la misura media edittale), è obbligatorio fornire una motivazione circostanziata, con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., per permettere il controllo in sede di legittimità.
- Errori apparenti nel computo della pena (aumento aritmetico) possono essere superati se l'aumento rientra nel perimetro legale (es. "da un terzo alla metà"); nondimeno, la mancanza di motivazione sulla misura scelta può giustificare l'annullamento e il rinvio.
- Il rinvio per nuovo giudizio disposto dalla Cassazione sarà limitato ai profili espressamente annullati: le altre statuizioni di condanna rimangono operative.
- In casi di traffico/trasporto di migranti, la qualità degli indizi (osservazione della polizia giudiziaria, riconoscimenti da parte dei trasportati, elementi oggettivi raccolti nelle perquisizioni) viene valutata globalmente; tuttavia la Corte richiede sempre che i passaggi logici per trarre inferenze probatorie siano esplicitati nella motivazione.
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