Cassazione Penale, Sentenza n. 26120/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha censurato l'illegalità della pena detentiva irrogata in appello: i reati per cui è stato condannato (lesioni personali, valutate guaribili in tre giorni, ex art. 582, comma 1, c.p., e minaccia, art. 612, comma 1, c.p.) rientrano nella competenza del giudice di pace e, pertanto, avrebbero dovuto essere applicate le sanzioni previste dall'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (sanzioni non detentive). Pur non essendo la questione stata sollevata in appello, il ricorrente ha sostenuto che la Corte di cassazione può rilevare l'illegalità della pena anche d'ufficio, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 38809/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. Ha dichiarato l'illegalità della pena detentiva per i delitti di cui è stato condannato Marra, posto che trattasi di reati di competenza del giudice di pace per i quali non è applicabile la pena detentiva, e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino. Nel corso dell'udienza il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio e il difensore si è associato alla richiesta.
Norme richiamate
art. 582, comma 1, cod. pen.
giudicate guaribili in tre giorni
Il reato di lesioni, se giudicato guaribile in tre giorni, rientra nella competenza del giudice di pace e perciò il trattamento sanzionatorio deve essere determinato conformemente all'art. 52 del d.lgs. 274/2000, escludendo la pena detentiva.
art. 612, comma 1, cod. pen.
Per il delitto di minaccia prevista pena della multa; trattandosi di reato di competenza del giudice di pace, non è applicabile la pena detentiva ma le sanzioni disciplinate dall'art. 52 del d.lgs. 274/2000.
art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
comma 2, lett. b) per le lesioni; comma 1 per la minaccia
Stabilisce le sanzioni applicabili per i reati di competenza del giudice di pace: si tratta di misure amministrative/pecuniarie o altre sanzioni non detentive, perciò incompatibili con l'irrogazione di pena detentiva.
Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia) - giurisprudenza
spetta alla Corte di cassazione ... il potere ... di rilevare l'illegalità della pena ... anche in presenza di ricorso inammissibile
Precedente delle Sezioni Unite che autorizza la Corte di cassazione a rilevare d'ufficio l'illegalità del trattamento sanzionatorio (es. applicazione di pena detentiva in luogo di sanzione prevista), anche se la questione non è stata dedotta in impugnazione.
Sez. U., n. 12759 del 14/12/2023 - giurisprudenza
Richiamata per confermare che taluni reati (nelle ipotesi indicate) rientrano nella competenza del giudice di pace e perciò sono applicabili le sanzioni previste dal d.lgs. 274/2000.
Massime di principio
- Se il fatto punito rientra nella competenza del giudice di pace, in linea generale non è possibile infliggere pena detentiva: occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 52 del d.lgs. 274/2000.
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità del trattamento sanzionatorio (anche se la parte non lo ha dedotto in impugnazione), ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 38809/2022).
- Se viene accertata l'illegalità della pena (applicazione di sanzione di specie diversa o superiore a quella prevista), la Cassazione annulla limitatamente alla parte sanzionatoria e rinvia al giudice competente per rideterminare il trattamento punitivo secondo il corretto quadro normativo.
- In casi analoghi, il difensore dovrebbe richiamare tempestivamente la competenza del giudice di pace e la disciplina dell'art. 52 d.lgs. 274/2000 per evitare l'irrogazione di pene detentive incompatibili.
- Il giudice di merito deve verificare sempre la corretta qualificazione della competenza e il regime sanzionatorio applicabile; l'errore in tal senso può essere corretto in cassazione anche se non dedotto in appello.
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