Cassazione Civile, Ordinanza n. 07654/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare: la società promittente alienante aveva convenuto l’altra società per accertarne l’inadempimento al preliminare, dichiarare legittimo il proprio recesso ex art. 1385 c.c. e trattenere la caparra confirmatoria, deducendo che la promissaria acquirente non avesse adempiuto nei termini e che fosse stata validamente inviata diffida ad adempiere. Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano accolto la domanda della promittente alienante. In Cassazione la società subentrante ha proposto ricorso con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1454, 1335 e 1375 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo: che la diffida ritenuta valida dai giudici di merito non lo fosse, che fosse invece efficace una precedente diffida inviata dalla controparte, che alcune deduzioni fossero state erroneamente considerate nuove, che non fosse necessario indicare nella diffida il nominativo del notaio e data/ora del rogito, e che comunque la controparte avesse agito in mala fede anche per aver notificato la diffida a indirizzo errato e convocato davanti a un notaio diverso da quello indicato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 183, comma 4, c.p.c., lamentando di non aver potuto difendersi in primo grado sulla questione della scelta del notaio e della prova testimoniale, perché la questione sarebbe stata affrontata solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare: nel ricorso mancava una valida procura speciale ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c. La procura prodotta era qualificata come "procura generale alle liti", anteriore di anni rispetto alla sentenza impugnata e riferita a tutti i gradi di giurisdizione, con espressa esclusione delle ipotesi in cui la legge richiede procura speciale; pertanto non poteva valere per il ricorso per cassazione. La Corte ha ribadito che la procura speciale per cassazione è requisito indefettibile, non sanabile con ratifica successiva né con richiami al carteggio professionale tra parte e difensore. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha posto le spese del giudizio a carico dell’avvocato che aveva sottoscritto e notificato il ricorso, quale unico soccombente processuale in assenza di valida procura.
Norme richiamate
art. 1385 c.c.
Richiamato solo come base della pretesa di recesso e ritenzione della caparra nel rapporto preliminare; non è oggetto della decisione di legittimità.
art. 1454 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la diffida ad adempiere; la Corte non esamina il merito perché dichiara l’inammissibilità del ricorso.
art. 1335 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie; non trattato nel merito.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla buona fede nell’esecuzione del rapporto; non trattato nel merito.
art. 183, comma 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per lamentare una questione processuale trattata per la prima volta in appello; non esaminato nel merito per l’arresto preliminare.
art. 83 c.p.c.
secondo comma; terzo comma
La procura alle liti può essere generale o speciale; per il ricorso per cassazione la specialità deve risultare validamente, anche mediante procura su foglio separato materialmente congiunto all’atto, secondo i requisiti di forma previsti dalla norma.
art. 365 c.p.c.
Per il ricorso per cassazione è necessaria una procura speciale; la sua mancanza determina inammissibilità.
art. 366 c.p.c.
La Corte richiama la norma per ribadire che il ricorso deve indicare la procura se conferita con atto separato.
art. 369 c.p.c.
Richiamata quale ulteriore conferma dell’onere di deposito della procura speciale, se conferita con atto separato.
art. 125 c.p.c.
La possibilità di rilascio successivo della procura non opera quando la legge richiede la procura speciale per il compimento dell’atto, come nel ricorso per cassazione.
art. 1367 c.c.
Usato come base del principio di conservazione degli atti giuridici, richiamato per interpretare la procura in senso utile solo nei casi dubbi.
art. 159 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 1367 c.c. per affermare l’operatività del principio di conservazione anche in materia processuale.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della valorizzazione del diritto di difesa e dell’esigenza di tendere a una decisione di merito, nei limiti della validità degli atti processuali.
art. 6 CEDU
Richiamato in connessione con il diritto di difesa e l’orientamento favorevole alla decisione di merito, senza derogare al requisito della procura speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
legge 27 maggio 1997, n. 141
Richiamata per la modifica dell’art. 83 c.p.c. che equipara la procura su foglio separato materialmente congiunto a quella in calce o a margine.
legge 18 giugno 2009, n. 69
Richiamata per le ulteriori integrazioni all’art. 83 c.p.c. in tema di documento informatico e trasmissione telematica della procura.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Per il ricorso per cassazione la procura deve essere speciale e validamente riferibile al giudizio di legittimità: una procura generale alle liti, anche se ampia e comprensiva di più gradi di giudizio, non soddisfa il requisito richiesto dall’art. 365 c.p.c. se non emerge in modo chiaro la sua destinazione specifica al ricorso.
- La specialità della procura per cassazione può risultare anche dalla collocazione topografica dell’atto e dal criterio di conservazione, ma solo se la procura è comunque riconducibile senza incertezze al giudizio di legittimità; in caso contrario il ricorso è inammissibile.
- La mancanza della procura speciale nel ricorso per cassazione non è sanabile mediante ratifica successiva né mediante il richiamo al rapporto professionale o al carteggio tra parte e difensore, poiché la procura alle liti è un negozio formale distinto dal contratto di patrocinio.
- Quando difetta la valida procura speciale, la soccombenza processuale e la conseguente condanna alle spese ricadono sul difensore che ha sottoscritto e notificato il ricorso, non sulla parte che non risulta aver conferito il potere rappresentativo.
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