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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31769/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania per il reato di cui all'art. 385 c.p.; il difensore denunciava: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p. e dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022 per presunta violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU (la norma imporrebbe, a pena di inammissibilità, il deposito del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza per l'imputato assente, svuotando la continuità della difesa e discriminando l'imputato assente rispetto al presente); 2) violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per l'impedimento a comparire dovuto a decreto di espulsione e trattenimento in CPR, con impossibilità di ottenere procura e rinnovare elezione di domicilio; 3) vizio di motivazione sulla mancata riunione in continuazione dei fatti con precedente episodio analogo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza della procura ad impugnare rilasciata dall'imputato (mandato post-sentenza) necessaria quando l'imputato è risultato assente nel giudizio d'appello. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p. e la contestata norma transitoria (art. 89, comma 3 d.lgs. n.150/2022), richiamando precedenti giurisprudenziali che affermano la ragionevolezza della disciplina e la non lesione dei diritti invocati. Ha ricordato che le nullità assolute derivanti da omissione di citazione possono essere dedotte con la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. Infine ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato; la condanna è stata confermata in sede d'appello e non superata per cassazione a causa di inammissibilità formale dell'impugnazione

  • art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    La Corte ha ritenuto legittima la previsione secondo cui, se il giudizio d'appello si è svolto in assenza dell'imputato, il deposito dell'atto di impugnazione da parte del difensore è subordinato al deposito di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; tale requisito a pena di inammissibilità è considerato una scelta legislativa non manifestamente irragionevole

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022

    Norma transitoria che limita l'applicazione del nuovo comma 1-quater dell'art. 581 ai soli procedimenti con sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del decreto; la Corte l'ha ritenuta fondata su criteri di ragionevolezza per la gradualità dell'applicazione

  • art. 420-bis c.p.p.

    Prevede che il giudizio in assenza sia ammesso solo se il giudice ha acquisito la certezza che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo; la Corte usa questo principio per giustificare la possibile legittima limitazione procedurale dell'impugnazione da parte del difensore

  • art. 629-bis c.p.p.

    Individua la rescissione del giudicato per nullità che hanno determinato l'incolpevole mancata conoscenza del processo; la Corte segnala che le nullità assolute derivanti da omessa citazione possono essere impugnate con tale rimedio

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina delle impugnazioni; la Corte, nel valutare l'inammissibilità, non ha ritenuto tale doglianza idonea a superare il difetto formale della procura ad impugnare

  • Costituzione: artt. 3, 24, 27, 111

    I principi costituzionali evocati a fondamento della questione di legittimità sono stati considerati dalla Corte non violati dalla disciplina impugnata; la limitazione procedurale è ritenuta compatibile con i principi invocati

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente come parametro di tutela del giusto processo; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di contrasto con la Convenzione

Massime di principio

  • Se il giudizio d'appello si è svolto in assenza dell'imputato, l'atto di impugnazione depositato dal difensore deve essere corredato dalla procura ad impugnare rilasciata dall'imputato dopo la sentenza; in mancanza l'impugnazione è dichiarata inammissibile.
  • Le questioni di legittimità costituzionale circa l'obbligo del mandato post-sentenza e l'onere dell'elezione di domicilio sono state ripetutamente ritenute manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione: la disciplina è considerata una scelta legislativa ragionevole e compatibile con i diritti di difesa.
  • Se si contesta che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo (omessa citazione o altre nullità assolute), il rimedio non è il ricorso per cassazione privo della procura, ma la domanda di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. per far valere l'incolpevole mancata conoscenza.
  • Nel caso di difficoltà concrete a ottenere il mandato (es. espulsione, trattenimento in CPR, assenza di contatti), è fondamentale documentare sistematicamente i tentativi di contatto e valutare tempestivamente le vie processuali alternative (eccezioni in aula, memorie, istanze al giudice, richiesta di sospensione/esibizione di atti, eventuale ricorso per rescissione).
  • Sulle questioni di fatto complesse come la riconoscibilità della continuazione tra reati, vanno forniti in appello e in cassazione argomenti e prove specifiche che mostrino l'unità del disegno criminoso; l'assenza di tali elementi comporta il rigetto del motivo per vizio di motivazione.

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