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Ordinanza

Ordinanza n. 10714/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento emesso dall’Ambasciata Italia in Tunisia, notificato il 13/01/2024, con cui è stato negato al ricorrente il visto per il reingresso.

Giustizia amministrativa202403561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per il reingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia e notificato il 13 gennaio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per il reingresso. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la procura alle liti depositata non era stata ritualmente sottoscritta e autenticata secondo le forme richieste per le procure rilasciate all'estero. In particolare, mancava l'autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero e, inoltre, la legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane ovvero, ricorrendone i presupposti, l'apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il giudizio instaurato da un difensore privo di valido conferimento dello jus postulandi non è validamente instaurato ed è inammissibile. Tuttavia, considerato che il ricorso era stato notificato prima della pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 e che sulla questione esisteva in precedenza un contrasto giurisprudenziale, il TAR ha ritenuto configurabile l'errore scusabile.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di visto. Ha rilevato l'irregolarità formale della procura alle liti, ma ha riconosciuto alla parte ricorrente la possibilità di sanare il vizio in ragione dell'errore scusabile derivante dal precedente contrasto giurisprudenziale e dalla successiva enunciazione della regola da parte dell'Adunanza Plenaria. Ha quindi assegnato un termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una nuova procura conforme ai requisiti indicati: autenticazione da parte di un pubblico ufficiale autorizzato nello Stato estero e legalizzazione consolare italiana oppure apostille, ove applicabile. La trattazione della causa è stata differita a una successiva udienza, la cui fissazione potrà essere sollecitata dal ricorrente mediante apposita istanza. In mancanza della regolarizzazione nel termine, il ricorso sarà esposto alla declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    La procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l'applicazione di convenzioni internazionali che prevedano modalità alternative.

  • art. 52, comma 1, lett. f) d.lgs. 71/2011

    Richiamato quale fondamento dell'attività di legalizzazione delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Consente, per gli atti provenienti da uno Stato aderente, la sostituzione della legalizzazione con l'apostille.

  • legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

  • art. 99 c.p.a.

    Rilevante per il vincolo derivante dal principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria richiamata dal TAR.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il suo potere certificativo è territorialmente limitato all'ordinamento italiano e non può essere esteso mediante collegamenti video a distanza.
  • Per poter essere utilizzata in un giudizio italiano, la procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
  • La mancanza di un valido conferimento dello jus postulandi comporta l'invalidità dell'instaurazione del giudizio e l'inammissibilità del ricorso, secondo il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
  • È configurabile l'errore scusabile per i ricorsi notificati anteriormente alla pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria che abbia chiarito una regola processuale preclusiva, quando sulla questione sussisteva un precedente contrasto giurisprudenziale; in tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione della procura.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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