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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14717/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di quattro atti di pignoramento presso terzi e di due cartelle presupposte, relative a imposte per l’anno 2006 e all’addizionale IRPEF 2015. Il giudice di appello aveva ritenuto validamente perfezionate le notifiche delle cartelle, considerando mera irregolarità formale il fatto che l’avviso di ritorno della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (CAD) non recasse l’indicazione delle ragioni concrete per cui non era stato possibile consegnare la comunicazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione delle norme sulla notificazione e del regolamento postale, sostenendo che l’omessa attestazione del concreto motivo del mancato recapito impediva di verificare ex post la correttezza dell’attività dell’agente postale e rendeva nulla la notifica, per carenza di prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della legale conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla notifica a mezzo posta degli atti impositivi, ha osservato che, quando l’atto non sia consegnato al destinatario e la prova del perfezionamento debba passare dalla produzione dell’avviso di ricevimento della CAD, è necessario che da tale avviso risultino le circostanze di fatto che hanno impedito la consegna. Poiché nel caso concreto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa era privo della specifica indicazione del motivo della mancata consegna, la Corte ha escluso la formazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e ha ritenuto nulla la notificazione delle cartelle. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per l’avvio della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 137 c.p.c.

    Evocato nel motivo di ricorso in relazione alle modalità di notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Evocato nel motivo di ricorso, in connessione con il requisito del raggiungimento dello scopo e con la nullità della notificazione.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina della notificazione delle cartelle esattoriali.

  • art. 60 d.P.R. 600/1972

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina della notificazione degli atti tributari.

  • art. 23 allegato A alla delibera AGCOM n. 385713/CONS del 20.06.2013

    Richiamato per affermare la necessità che l’avviso di ricevimento indichi lo specifico motivo del mancato recapito della CAD.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata come vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    Letto in senso costituzionalmente orientato: la prova del perfezionamento della notifica, quando l’atto non sia consegnato per assenza/rifiuto/inidoneità dei consegnatari, richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.

  • art. 24 Cost.

    Fondamento costituzionale dell’esigenza di garantire al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto notificato.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato insieme all’art. 24 Cost. per bilanciare le esigenze del notificante con quelle del notificatario.

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza non opera se l’avviso di ricevimento della CAD non consente di verificare le circostanze della mancata consegna.

Massime di principio

  • Nella notifica a mezzo posta di atti impositivi, quando la consegna al destinatario non avvenga per assenza, rifiuto o mancanza di soggetti idonei a ricevere l’atto, il perfezionamento della notificazione deve essere provato mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa.
  • L’avviso di ricevimento della CAD deve consentire la verifica ex post dell’attività dell’agente postale; se non reca l’indicazione concreta del motivo della mancata consegna e della successiva restituzione al mittente, la notificazione non può ritenersi validamente perfezionata.
  • La presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 c.c. presuppone che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario in modo verificabile; in mancanza di tale prova, non può affermarsi il perfezionamento della notifica.
  • In materia di notificazione degli atti impositivi, il bilanciamento tra esigenze dell’amministrazione notificante e tutela del destinatario deve assicurare una ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto, in coerenza con gli artt. 24 e 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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