Cassazione Penale, Ordinanza n. 14099/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto di evasione resta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è una decisione della Corte d'appello che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di evasione. Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'imputato, ma nel testo fornito non risultano specificati i singoli motivi di censura dedotti nel ricorso; la Corte si limita a rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il delitto di evasione.
art. 616 c.p.p.
Applicato in sede di declaratoria di inammissibilità per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione non supera il vaglio di ammissibilità, la Corte ne dichiara l'inammissibilità senza esaminare nel merito la decisione impugnata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità lascia ferma la condanna di merito pronunciata nei gradi precedenti.
Come è indicizzato
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