Sentenza del 23/05/2016 n. 1328 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - Transfer pricing - spese inerenti - non duplicazione dei costi - deducibilità - consegue - rettifica a valore normale - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP 2006, contestando il recupero a tassazione di costi addebitati dalla capogruppo per servizi di marketing e assistenza commerciale, assistenza amministrativa e finanziaria, controllo di gestione e logistica. La contribuente sosteneva che i servizi fossero effettivamente resi, inerenti all'attività d'impresa, documentati da contratti e fatture e ripartiti secondo criteri analitici e oggettivi. L'Agenzia riteneva invece alcuni costi duplicativi o privi di beneficio per la controllata, altri non provati e comunque non congrui ai sensi della disciplina del transfer pricing.
La decisione
La CTP di Modena aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la deducibilità di alcune spese ma confermando il recupero di 50.022 euro per il controllo di gestione e di 43.026 euro per la logistica. In appello, la CTR ha ritenuto provata l'effettività, certezza e inerenza anche di tali costi. Ha rilevato che le attività della capogruppo erano strategiche e complementari rispetto a quelle locali, senza duplicazione, e che i costi erano stati ripartiti secondo criteri contrattuali e oggettivi. Ha inoltre escluso che fosse stata dimostrata una finalità di trasferimento illecito di utili: in ogni caso, un'eventuale rettifica di transfer pricing avrebbe potuto riguardare soltanto la differenza rispetto al valore normale, non l'intero costo. L'appello della contribuente è stato accolto in parte, l'appello incidentale dell'Agenzia è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il costo è deducibile se inerente all'attività d'impresa. L'inerenza può sussistere anche quando il servizio è svolto dalla capogruppo, purché sia effettivo, utile o funzionale all'attività della controllata e non costituisca una duplicazione meramente apparente.
Art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Nei rapporti tra società del medesimo gruppo residenti in Stati diversi, i corrispettivi devono essere valutati secondo il principio del valore normale. Tuttavia, la rettifica riguarda l'eventuale scostamento rispetto al valore normale e non consente, in assenza di ulteriori contestazioni, di disconoscere integralmente il costo effettivamente sostenuto.
Cassazione, sentenza n. 17995/2013
Una scelta imprenditoriale apparentemente antieconomica non è automaticamente indeducibile: può essere giustificata da strategie complessive di gruppo o da benefici indiretti, purché il contribuente fornisca spiegazioni specifiche e documentate e l'Amministrazione dimostri concretamente l'irragionevolezza dell'operazione.
Massime di principio
- I costi per servizi infragruppo sono deducibili quando l'impresa dimostra l'effettività del servizio, la sua utilità o funzionalità rispetto all'attività svolta e l'assenza di duplicazioni sostanziali.
- Contratti dettagliati, fatture, report, criteri di ripartizione analitici e parametri collegati al beneficio ricevuto costituiscono elementi importanti per provare certezza, inerenza e congruità del costo.
- La presenza di personale interno non esclude automaticamente la deducibilità dei servizi della capogruppo: occorre distinguere tra funzioni locali operative e funzioni centrali strategiche o complementari.
- Nel transfer pricing, l'Amministrazione deve individuare e provare lo scostamento dal valore normale; non può disconoscere l'intero costo se il servizio è reale e il problema riguarda soltanto il prezzo.
- Un accordo contrattuale non deve necessariamente elencare ogni attività futura in modo immutabile, ma l'impresa deve comunque dimostrare che il servizio è stato effettivamente prestato, fatturato regolarmente e correttamente imputato.
- Una scelta economicamente non ottimale può essere fiscalmente legittima se inserita in una strategia complessiva razionale e adeguatamente documentata; l'antieconomicità isolata non basta, da sola, a negare la deduzione.
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