Sentenza n. 2834/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter, n. 5187 del 12 marzo 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l'annullamento d'ufficio di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e inammissibili i motivi aggiunti, nonché regolato le spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'annullamento d'ufficio, da parte del GSE, di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC n. 1411), la conseguente restituzione dei titoli di efficienza energetica e gli atti connessi. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che il provvedimento originario fosse stato sostituito dal successivo rigetto dell'istanza di riesame e autotutela, e aveva dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. L'impresa ha appellato la sentenza limitatamente alla mancata riunione del giudizio con altri procedimenti riguardanti ulteriori RVC e alla conseguente regolazione delle spese. Ha dedotto la violazione degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a., dei principi di economia processuale e concentrazione dei giudizi, nonché degli artt. 3, 24, 101, 104, 111 e 113 Cost., sostenendo che i diversi ricorsi riguardassero un'unica vicenda procedimentale, definita da un provvedimento plurimo e da un successivo provvedimento di riesame anch'esso unitario. Secondo l'appellante, la mancata riunione avrebbe determinato un aggravio ingiustificato e una condanna alle spese sostanzialmente punitiva. Ha chiesto la riforma della sentenza quanto alle spese, la loro compensazione e la riunione, o almeno la trattazione congiunta, degli appelli connessi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. In via preliminare ha rigettato la richiesta di riunione con gli altri appelli, rilevando che si trattava di impugnazioni contro sentenze distinte, originate da ricorsi separati volontariamente proposti in primo grado. Nel merito ha affermato che, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi connessi è una facoltà discrezionale e organizzativa del giudice, non un obbligo; la relativa scelta ha natura ordinatoria, non decisoria, e non è normalmente sindacabile in appello, salvo il caso di abnormità o di un rapporto di pregiudizialità così stretto da impedire la decisione separata. Ha escluso che ricorresse tale ipotesi: le diverse RVC costituivano domande e posizioni soggettive distinte, pur fondandosi sulla medesima normativa e pur essendo contenute in atti amministrativi plurimi con motivazione omogenea. Non sussisteva inoltre alcun rapporto di pregiudizialità tra i procedimenti. Anche il richiamo all'art. 43, comma 3, c.p.a. non conduceva a una riunione necessaria, poiché la disposizione presuppone la medesimezza del fatto concreto e del titolo della domanda, non la mera identità degli atti o delle norme applicate a posizioni soggettive differenti. La mancata riunione non comportava nullità e non imponeva neppure una diversa regolazione delle spese. Il giudice dispone infatti di ampi poteri discrezionali in materia, incontrando il limite del divieto di condannare la parte vittoriosa o di adottare statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche. Nel caso concreto era stato applicato il principio della soccombenza, senza necessità di una motivazione specifica. L'appellante è stata condannata al pagamento di euro 3.500, oltre spese generali e accessori, in favore del GSE; nulla è stato disposto nei rapporti con le altre parti appellate non costituite.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, c.p.a.
«riunione di domande connesse proposte davanti al medesimo tribunale»
La disposizione non rende automaticamente obbligatoria la riunione; essa presuppone la medesimezza del fatto concreto e del titolo della domanda. La mera identità degli atti o della normativa applicata a posizioni soggettive differenti non è sufficiente.
art. 70 c.p.a.
«possibilità» di riunione
La riunione di ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del giudice, finalizzata a esigenze di economia processuale. Il relativo provvedimento è ordinatorio e, salvo abnormità o stretta pregiudizialità, non è sindacabile in appello.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
nessuna citazione testuale ulteriore
La concentrazione in un unico atto di più determinazioni amministrative funzionalmente collegate può risultare, in astratto, conforme ai canoni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
art. 26, comma 1, c.p.a.
nessuna citazione testuale ulteriore
Costituisce la base richiamata per la condanna alle spese del grado, liquidate secondo i parametri applicabili.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
nessuna citazione testuale ulteriore
È stato richiamato dal TAR per dichiarare l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120
nessuna citazione testuale ulteriore
È stata invocata in primo grado quale disciplina sopravvenuta e base dell'istanza di riesame e autotutela dei provvedimenti GSE; la sentenza d'appello non decide nel merito della sua applicabilità.
art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28
nessuna citazione testuale ulteriore
Le disposizioni sono state invocate nei motivi aggiunti in relazione alla disciplina sopravvenuta sui provvedimenti GSE; la decisione d'appello non ne esamina direttamente il merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la riunione di ricorsi connessi prevista dall'art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà discrezionale e organizzativa del giudice, non un obbligo, ed è normalmente insindacabile in appello, salvo abnormità o un rapporto di pregiudizialità così stretto da rendere inadeguata la decisione separata.
- La mancata riunione di ricorsi connessi non determina, di regola, nullità degli atti processuali né può essere censurata in appello per il solo fatto che la trattazione congiunta sarebbe stata più opportuna sotto il profilo dell'economia processuale.
- L'art. 43, comma 3, c.p.a. non impone la riunione quando le domande riguardano fatti o atti identici o contenuti in un medesimo provvedimento plurimo, ma restano riferite a posizioni soggettive, domande e procedimenti distinti e privi di rapporto di pregiudizialità.
- La scelta del ricorrente di frazionare volontariamente in più giudizi le contestazioni relative a determinazioni amministrative contenute in un atto plurimo rileva nella valutazione della doglianza contro la mancata riunione dei procedimenti.
- La regolazione delle spese processuali rientra nell'ampia discrezionalità del giudice e, quando applica il principio della soccombenza, non richiede una motivazione specifica; il sindacato è limitato ai casi di condanna della parte vittoriosa o di statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche.
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