Sentenza n. 1038/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione provinciale che aveva concluso negativamente il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica per l'esercizio di un impianto di autodemolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto)
Prevale il privato
La controversia
Il titolare dell'impresa individuale ha impugnato la determinazione del Responsabile del Settore ambiente della Provincia di Foggia che aveva definito con esito negativo il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica, prevista dagli artt. 208 e 231 del d.lgs. n. 152/2006 e dal d.lgs. n. 209/2003, relativa a un impianto di autodemolizione sito nel territorio del Comune di Cagnano Varano. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la controversia è stata definita a seguito dell'intervento dell'amministrazione in autotutela.
La decisione
La Provincia di Foggia, costituendosi in giudizio, ha depositato una successiva determinazione con la quale ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la propria pretesa demolitoria. Il TAR, sentite le parti e definita la causa in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'atto impugnato era stato rimosso in autotutela e la pretesa di annullamento risultava pienamente soddisfatta. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della rapida evoluzione procedimentale e processuale della vicenda e della coerenza con la giurisprudenza della Sezione in casi analoghi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Consente la definizione della controversia in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la pretesa demolitoria del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, per cui deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'adozione di un nuovo provvedimento determina la piena soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso.
art. 208 d.lgs. n. 152/2006
autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 208 e 231 del d.lgs. n. 152/2006
È indicato quale base normativa dell'autorizzazione unica relativa all'esercizio dell'impianto di autodemolizione.
art. 231 d.lgs. n. 152/2006
autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 208 e 231 del d.lgs. n. 152/2006
È indicato quale ulteriore base normativa dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di autodemolizione.
d.lgs. n. 209/2003
autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 208 e 231 del d.lgs. n. 152/2006 e del d.lgs. n. 209/2003
È richiamato quale disciplina normativa del procedimento autorizzatorio riguardante l'impianto di autodemolizione.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato, intervenuta nel corso del giudizio e idonea a soddisfare integralmente la pretesa di annullamento del ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la sopravvenienza amministrativa elimini concretamente l'utilità della pronuncia richiesta, assicurando al ricorrente una piena soddisfazione sostanziale.
- Quando la causa è definita in camera di consiglio dopo l'avviso alle parti e la controversia è matura per la decisione, il giudice può pronunciare sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
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