Cassazione Penale, Sentenza n. 23326/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Scocuzza impugna per vizio di motivazione e per errata valutazione delle prove: contesta la logica della motivazione della Corte d'appello, la valutazione dei riconoscimenti fotografici, il rilievo attribuito all'accento, la ponderazione delle intercettazioni ambientali, l'assenza di riscontri (tatuaggi, piercing, impronte) e la mancata considerazione di circostanze favorevoli che avrebbero escluso la sua responsabilità; inoltre contesta la valutazione relativa alle attenuanti generiche. Giannone impugna in particolare profili procedurali e di notifica: nullità della ordinanza per sostituzioni difensive irregolari, inefficacia delle nomine dei difensori in eccedenza, inidoneità delle notifiche per elezione di domicilio, e censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello per presunta tardività dovuta a mancata notifica dell'estratto della sentenza in costanza di assenza/contumacia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Scocuzza il ricorso è inammissibile perché le doglianze erano sostanzialmente una rivalutazione di fatto del compendio probatorio (materia non sindacabile in sede di legittimità) e perché la Corte d'appello ha fornito motivazioni non manifestamente illogiche circa l'apprezzamento delle intercettazioni, del riconoscimento fotografico e la circostanza della presenza ad Alseno; inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata. Per Giannone il ricorso è inammissibile: la contestazione principale (tardività dell'appello per mancata notifica dell'estratto) è infondata alla luce della nuova disciplina sull'assenza introdotta dalla L.67/2014 e delle disposizioni transitorie (L.118/2014, art.15-bis): il processo è iniziato dopo l'entrata in vigore della L.67/2014 e l'imputato risultava "assente" (non contumace), per cui non aveva diritto all'estratto contumaciale; corretta quindi la declaratoria di tardività dell'appello. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di Euro 3.000,00 a titolo di ammenda.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso la parte privata è condannata alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (nella specie Euro 3.000,00).
Legge 28 aprile 2014, n. 67
entrata in vigore 17/05/2014
Ha introdotto il giudizio in assenza eliminando l'istituto della contumacia: per i processi iniziati dopo la sua entrata in vigore l'imputato può essere dichiarato "assente" e non ha diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza.
Legge 11 agosto 2014, n. 118 (art. 15-bis)
Ha previsto regole transitorie: le nuove disposizioni sull'assenza si applicano ai procedimenti in corso a condizione che non sia stato pronunciato il dispositivo di primo grado; se l'imputato fosse stato già dichiarato contumace e non fosse stato emesso il decreto di irreperibilità, continuerebbero ad applicarsi le disposizioni anteriori.
art. 157 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure sulla notifica delle comunicazioni tra ufficio e difensori; le questioni di notifica sono rilevanti ma vanno valutate alla luce della disciplina sull'assenza/contumacia e delle risultanze sul domicilio eletto.
Giurisprudenza della Cassazione citata
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez.2, 04/10/2016, n. 50701; Cass., Sez.5, 13/04/2017, n. 43952; Cass., Sez.1, 12/02/2019, n. 12624
Principi richiamati: la Corte di legittimità non può rivalutare le prove di merito; l'apprezzamento delle intercettazioni e dei riconoscimenti fotografici è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la negazione delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che chiedono una nuova valutazione delle prove sono generalmente inammissibili.
- L'interpretazione e il peso attribuiti a intercettazioni, riconoscimenti fotografici e testimonianze appartengono al giudice di merito e solo di rado possono essere impugnati in cassazione (solo per manifesta illogicità o vizio di diritto).
- La negazione delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, insufficiente o contraddittoria.
- Dopo la L.67/2014 (e le disposizioni transitorie della L.118/2014) nei procedimenti iniziati successivamente l'imputato può essere dichiarato "assente" e non ha diritto all'estratto contumaciale; le contestazioni sulla tardività degli appelli per mancata notifica vanno valutate alla luce di questa nuova disciplina.
- Le irregolarità nella nomina o sostituzione dei difensori e le questioni di elezione di domicilio possono essere rilevanti, ma devono essere provate concretamente e non sono automaticamente idonee a riaprire termini già decorsi sotto la nuova disciplina sull'assenza.
- Ricorsi manifestamente infondati o che sollevano questioni già decise possono comportare condanne alle spese e sanzioni (ammenda) a carico del ricorrente.
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