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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23447/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel corso di un procedimento penale, l'imputato aveva proposto ricusazione nei confronti della giudice che, quale GIP e poi giudice procedente ex art. 279 c.p.p. dopo l'assegnazione del rito abbreviato post-immediato, aveva emesso un'ordinanza cautelare di rigetto della richiesta ex art. 299 c.p.p. di revoca della misura. La ricusazione era fondata sull'assunto che tale provvedimento cautelare avesse indebitamente manifestato il convincimento del giudice e determinato una causa di incompatibilità, perché avrebbe pregiudicato la scelta difensiva di accedere al rito abbreviato. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la ricusazione perché manifestamente infondata. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge in relazione all'art. 37 c.p.p., motivazione apparente, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che il GIP avesse manifestato indebitamente il proprio giudizio nel rigettare la richiesta di revoca cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in parte non consentite in sede di legittimità, perché meramente reiterative di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d'appello senza specifica critica della motivazione impugnata, e in parte manifestamente infondate, perché il provvedimento cautelare del giudice non integra anticipazione di giudizio né causa di incompatibilità. È stato richiamato l'orientamento secondo cui il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare da parte del giudice che poi procede nel merito non determina ricusazione, essendo inscindibile il rapporto tra competenza accessoria cautelare e potere di cognizione ex art. 279 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.p.

    disciplina la ricusazione del giudice; la Corte esclude che il rigetto di una richiesta cautelare integri, di per sé, una indebita manifestazione del giudizio idonea a fondare incompatibilità.

  • art. 279 c.p.p.

    attribuisce al giudice investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale la competenza accessoria in materia cautelare; tale relazione non comporta incompatibilità tra decisione cautelare e successiva cognizione.

  • art. 299 c.p.p.

    norma che regola la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare; il suo rigetto non è considerato anticipazione di giudizio ai fini della ricusazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile la ricusazione del giudice fondata sul solo fatto che questi abbia deciso un'istanza cautelare nel medesimo procedimento, quando la decisione rientri nella competenza accessoria del giudice e non esprima una valutazione anticipata di merito incompatibile con la successiva cognizione.
  • Il rigetto di una richiesta di revoca della misura cautelare, di per sé, non integra "indebita manifestazione del giudizio" né causa di incompatibilità, anche se l'imputato ritiene che possa influire sulla scelta di accedere a riti alternativi.
  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando ripropone in modo meramente reiterativo censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica della motivazione impugnata.
  • Le doglianze di motivazione apparente, contraddittoria o illogica sono inammissibili se non emergono dal testo del provvedimento impugnato e si risolvono in una diversa lettura delle argomentazioni già valutate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicusazioneImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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