Cassazione Civile, Ordinanza n. 25906/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società correntista aveva convenuto una banca chiedendo il ricalcolo dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi, con eliminazione di addebiti ritenuti illegittimi per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto, decorrenza delle valute, interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e asserita usura; chiedeva inoltre la restituzione delle somme indebitamente addebitate e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva riconosciuto un saldo favorevole alla correntista e condannato la banca al pagamento. La corte d'appello aveva rigettato il gravame della banca ritenendo che la domanda non fosse di ripetizione di singole rimesse solutorie, ma di semplice rideterminazione del saldo depurato da annotazioni illegittime; aveva inoltre escluso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, osservando che era stata sollevata con riferimento al solo conto anticipi e che su tale conto non vi erano rimesse solutorie prescrivibili. La banca ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. (nel testo riportato in sentenza, indicato come art. 2967 c.c.), sostenendo che la corte territoriale avrebbe deciso ultra petita, avrebbe male interpretato la domanda della correntista e avrebbe erroneamente escluso l'onere della controparte di allegare e provare specifiche rimesse solutorie ai fini della ripetizione e della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la ricostruzione della corte d'appello secondo cui la domanda introduttiva mirava al ricalcolo del saldo depurato da addebiti illegittimi e non alla ripetizione di specifiche rimesse solutorie; perciò non era configurabile il vizio di ultrapetizione né la violazione dell'onere di allegazione/prova prospettata dalla banca. Ha inoltre considerato autonoma e sufficiente la ratio relativa all'eccezione di prescrizione, formulata dalla banca solo con riguardo al conto anticipi e comunque infondata perché su quel conto non risultavano rimesse solutorie prescrivibili. Non essendosi costituita l'intimata, non sono state liquidate spese di lite; la ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito non ha pronunciato ultra petita, perché ha deciso una domanda di rideterminazione del saldo e non una domanda diversa da quella proposta.
art. 99 c.p.c.
La domanda della correntista è stata ritenuta sufficientemente allegata come azione volta a contestare annotazioni a debito illegittime; non occorreva l'indicazione di specifiche rimesse solutorie se la domanda non era strutturata come ripetizione di tali versamenti.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio invocato dalla banca non gravava sulla correntista nei termini prospettati, poiché non era stata proposta un'azione di ripetizione di rimesse solutorie.
art. 1283 c.c.
Richiamato nella domanda introduttiva per contestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Delibera CICR 09 febbraio 2000
Richiamata dalla correntista per chiedere la disapplicazione della disciplina ritenuta dalla stessa incompatibile con l'art. 1283 c.c.
art. 1284 c.c.
Richiamato per contestare la debenza di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto.
art. 117 TUB
Richiamato per sostenere la nullità o inefficacia della pattuizione di interessi ultralegali non scritti.
art. 161 Disp. Trans. TUB
Richiamato per la disciplina applicabile ratione temporis agli interessi al tasso legale.
L. 108/1996
Richiamata per la verifica del superamento dei tassi soglia e l'eventuale applicazione della disciplina antiusura.
art. 1815 c.c.
Richiamato per sostenere la non debenza degli interessi in caso di superamento dei tassi soglia.
art. 380-bis c.p.c.
Applicato il procedimento accelerato; la Corte ha condiviso la proposta di definizione anticipata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria in replica alla proposta di definizione accelerata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
In applicazione della giurisprudenza richiamata, la ricorrente è stata condannata a versare una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una domanda di conto corrente è strutturata come richiesta di ricalcolo del saldo mediante espunzione di addebiti illegittimi, non può essere trattata automaticamente come azione di ripetizione di singole rimesse solutorie; di conseguenza, non opera in modo identico il relativo schema di allegazione e prova.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice di merito decide entro il perimetro della domanda effettivamente proposta, anche se la parte avversaria ne contesta la qualificazione.
- L'eccezione di prescrizione formulata dalla banca deve essere coerente con il tipo di pretesa azionata e con il rapporto su cui insiste; se è riferita a un conto diverso o a un presupposto concettualmente errato, può essere respinta come infondata.
- Il principio secondo cui la banca che eccepisce la prescrizione di rimesse solutorie non deve indicare singolarmente i versamenti prescritti presuppone però che la domanda del cliente sia effettivamente una domanda di ripetizione di quei pagamenti.
- In sede di legittimità, le censure che presuppongono una diversa formulazione della domanda rispetto a quella accertata dal giudice di merito non sono idonee a scalfire la ratio decidendi se non si confrontano puntualmente con essa.
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