Sentenza n. 4952/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 6 novembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche considerato l’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato, con liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto in quanto l’Amministrazione ha successivamente attivato il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la successiva attivazione del procedimento richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisce attivazione del relativo procedimento e può integrare pieno soddisfacimento della pretesa oggetto di un’azione contro il silenzio, se la domanda giudiziale era limitata alla convocazione e alla lavorazione della richiesta.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo amministrativo non sia particolarmente esteso e l’amministrazione abbia comunque provveduto in tempi ragionevoli, tenuto conto anche dell’elevato numero di istanze analoghe; ciò non esclude la restituzione del contributo unificato al ricorrente.
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