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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40805/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia per violazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen., deducendo che il Tribunale ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (art. 99, comma 4), nonostante il divieto di tale prevalenza; il ricorso è stato proposto con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha constatato la palese violazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen. da parte del Tribunale e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto equivalenti, e non prevalenti, le attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata applicata e ha rideterminato la pena nella misura della pena base fissata dal Tribunale: due anni di reclusione e € 600,00 di multa.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen., comma 4

    Stabilisce il divieto che le circostanze attenuanti (anche quelle generiche) prevalgano sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4; al massimo è consentito un giudizio di equivalenza tra circostanze opposte.

  • art. 99 cod. pen., comma 4

    Disciplina la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; quando applicata, costituisce circostanza di segno aggravante che non può essere oscurata dalla prevalenza delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69, comma 4.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente il ricorso per cassazione per inosservanza della legge penale; qui utilizzata dal Procuratore Generale per denunciare la violazione dell'art. 69 cod. pen.

  • art. 3 legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Modifica normativa che ha sostituito il comma 4 dell'art. 69 cod. pen.; richiamata per spiegare la fonte del divieto di prevalenza delle attenuanti sulle recidive reiterate.

  • Cost., artt. 3, 25, 27 (questione di legittimità citata)

    La Corte di Cassazione ha già dichiarato manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate rispetto a tali articoli in relazione al divieto di cui all'art. 69, comma 4; quindi la disposizione è compatibile con i principi costituzionali richiamati.

  • Cass. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017 (Giordano)

    Precedente che ha confermato la legittimità del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, ritenendo che la deroga all'ordinario bilanciamento non produca manifesto squilibrio nel trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Quando è applicata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (art. 99, comma 4), il giudice non può dichiarare prevalenti le circostanze attenuanti generiche: al massimo può ritenere le due circostanze equivalenti.
  • Se il giudice ritiene erroneamente la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, il Procuratore Generale può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b)).
  • In caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio per violazione dell'art. 69, comma 4, la Corte di Cassazione può rideterminare la pena nella misura della pena base compatibile con il principio di equivalenza tra attenuanti e recidiva.
  • Le censure di incostituzionalità rispetto al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata sono state in più occasioni dichiarate manifestamente infondate; pertanto il divieto è attualmente vincolante.
  • In fase di bilanciamento delle circostanze di segno opposto, il giudice deve formalmente motivare se si limita a un giudizio di equivalenza o, nei casi consentiti, ad altro bilanciamento, evitando di travalicare il divieto imposto dall'art. 69, comma 4.

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