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Sentenza

Sentenza del 09/11/2020 n. 3374 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Eccedenza detraibile non spettante - Mancato utilizzo - Rettifica della dichiarazione - Legittimità. (prima massima) Iva - Mancato utilizzo di eccedenza non spettante - Sanzione per illegittima detrazione dell'imposta - Legittimità. (seconda massima)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva indicato nella dichiarazione IVA un'eccedenza detraibile/rimborsabile superiore a quella effettivamente spettante. La questione è se l'Amministrazione possa rettificare la dichiarazione ed irrogare la sanzione per illegittima detrazione anche nel caso in cui il credito indebitamente dichiarato non sia stato effettivamente utilizzato dal contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittima la rettifica della dichiarazione ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 633/72 quando nella dichiarazione è stata indicata un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, indipendentemente dal successivo mancato utilizzo di tale eccedenza. Ha altresì confermato che l'indebito esercizio della detrazione costituisce evento sufficiente per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, co. 6, del d.lgs. 471/97, quindi la mancata effettiva utilizzazione del credito non esclude l'applicazione della sanzione. Si richiama espressamente la Cass. n. 11656/2017 come orientamento confermato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 633/72

    Consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione quando è stata indicata un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, senza necessità che l'eccedenza sia stata effettivamente utilizzata.

  • d.lgs. 471/97

    Prevede la sanzione per l'illegittima detrazione dell'imposta; la sanzione è applicabile anche quando il credito indebitamente indicato in dichiarazione non è stato concretamente utilizzato.

  • Cass. 11656/2017

    Giurisprudenza di riferimento che afferma i principi sopra indicati: la mera indicazione in dichiarazione di un credito IVA non spettante legittima la rettifica e l'applicazione della sanzione, indipendentemente dall'utilizzo del credito.

Massime di principio

  • L'indicazione in dichiarazione di un credito IVA superiore a quello spettante costituisce di per sé un elemento sufficiente per la rettifica ai sensi dell'art. 54 DPR 633/72; non è necessario che il credito sia stato utilizzato o incassato.
  • L'illegittima detrazione è fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 6, co. 6, d.lgs. 471/97 anche quando il contribuente non ha materialmente sfruttato il credito; la mancata utilizzazione non esclude la responsabilità sanzionatoria.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe tempestivamente correggere la dichiarazione (rectifiche/integrazioni) e fornire documentazione probatoria per ridurre il rischio di accertamento e per eventuali attenuanti procedurali (es. ravvedimento operoso), poiché l'inerzia aumenta la probabilità di rettifica e sanzione.
  • La prudenza nell'indicare crediti IVA è essenziale: verificare la spettanza del credito prima della dichiarazione e conservare idonea documentazione a supporto per contrastare eventuali rettifiche dell'Amministrazione.
  • Gli operatori e i consulenti fiscali devono considerare che la prova dell'inesistenza dell'illecito non può fondarsi unicamente sul mancato utilizzo del credito; è necessario dimostrare la correttezza della determinazione dell'imposta detratta.

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