Sentenza n. 1123/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e ordinanza di demolizione del 2018
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego parziale del 30 aprile 2024 relativo a un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, nonché, per quanto ancora tempestivo, l’ordinanza di demolizione del 2018. Gli abusi riguardavano un vano con copertura piana e rivestimento in pietra, una copertura di terrazzo con travetti prefabbricati e pignatte, un forno in pietra e una terrazza scoperta. Il Comune aveva ritenuto non sanabili i primi due interventi perché realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, mentre aveva ritenuto sanabili gli altri due subordinatamente al nulla osta paesaggistico. I ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 146 e 147 d.lgs. 42/2004 e dell’art. 112 d.lgs. 112/2008, sostenendo che l’immobile fosse esterno al Parco Nazionale e non ricadesse nel vincolo paesaggistico derivante dalla l. 1497/1939 e dal decreto regionale del 26 luglio 1976; violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, affermando che il successivo diniego espresso avesse superato il precedente silenzio-rigetto e riaperto i termini di impugnazione; violazione dell’art. 146, comma 1, d.lgs. 42/2004, deducendo anche l’incompetenza comunale in materia di autorizzazione paesaggistica; in via subordinata, violazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 3 l. 241/1990, per omessa notifica dell’ordinanza di demolizione alla comproprietaria e per difetto di motivazione, sostenendo che le opere fossero al più difformi da una concessione edilizia del 2011; infine, violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale, per il mancato coinvolgimento della comproprietaria nel procedimento di sanatoria promosso dall’altro coniuge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato d’ufficio parzialmente irricevibile il ricorso proposto dal comproprietario che aveva ricevuto l’ordinanza di demolizione e ne aveva avuto conoscenza almeno nel gennaio 2019, quando aveva presentato l’istanza di sanatoria: egli era quindi decaduto dall’impugnazione dell’ordinanza del 2018. L’impugnazione dell’ordinanza è stata invece ritenuta tempestiva per la comproprietaria, non essendovi prova di una valida notificazione nei suoi confronti. Il motivo relativo all’art. 36 d.P.R. 380/2001 è stato accolto soltanto quanto all’ammissibilità dell’impugnazione: il diniego espresso sopravvenuto, fondato su istruttoria e motivazione proprie, supera il precedente silenzio-rigetto e riapre i termini per ricorrere; nel merito, tuttavia, il diniego è stato ritenuto legittimo. Il Collegio ha accertato che l’immobile ricadeva fuori dal centro urbano e dall’immediata periferia e quindi nell’area sottoposta a vincolo paesaggistico dal decreto regionale del 26 luglio 1976, adottato ai sensi della l. 1497/1939. L’abrogazione della normativa previgente non ha fatto venir meno il vincolo, poiché l’art. 157, lett. b), d.lgs. 42/2004 ne conserva l’efficacia. La presenza del vincolo impediva di ritenere integrato il requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, con conseguente infondatezza delle censure sul diniego e sull’asserita necessità di un previo invito comunale a richiedere l’autorizzazione paesaggistica. Quanto all’ordinanza di demolizione, l’omessa notificazione a una comproprietaria non ne determina l’illegittimità, ma incide sull’efficacia nei suoi confronti e sul termine per impugnarla. La verificazione ha inoltre accertato la divergenza tra gli abusi contestati e le opere assentite con la concessione edilizia del 2011, sicché non si trattava di mere difformità. È stata respinta anche la censura partecipativa: il comproprietario istante aveva indicato l’esistenza della comproprietà e tra i coniugi sussisteva una comunanza di interessi, riconducibile a un pactum fiduciae; la comproprietaria non aveva indicato né un’opposizione alla sanatoria né uno specifico apporto conoscitivo che avrebbe potuto modificarne l’esito. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e, per il resto, respinto. Le spese della verificazione sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
termine di sessanta giorni per la formazione del rigetto tacito dell’istanza di accertamento di conformità
Il successivo provvedimento espresso, se fondato su istruttoria e motivazione proprie, supera il precedente silenzio-rigetto e riapre i termini per l’impugnazione; nel merito, l’accertamento di conformità richiede il rispetto dei presupposti sostanziali, incluso quello della doppia conformità.
art. 146 d.lgs. 42/2004
non possono essere introdotte modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici sugli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelate in base alla legge
Il vincolo paesaggistico impedisce, salvo le limitate ipotesi previste dall’art. 167, commi 4 e 5, il rilascio postumo dell’autorizzazione per opere che comportino aumento di superficie o volumetria e ostacola l’accertamento di conformità edilizia.
art. 157, lett. b), d.lgs. 42/2004
conservano efficacia a tutti gli effetti gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497
I vincoli paesaggistici adottati ai sensi della normativa previgente, compresa la l. 1497/1939, restano efficaci nonostante l’abrogazione della legge originaria e l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria deve essere richiesta dall’interessato nei casi limitati consentiti dalla legge; il Comune non è tenuto a invitare l’istante ad avviare tale procedimento parallelo.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
La notificazione dell’ordinanza di demolizione costituisce condizione di efficacia nei confronti del destinatario, non requisito di validità dell’atto.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell’ordinanza di demolizione è sufficiente quando individua l’abuso e il difetto del titolo; nel caso concreto la verificazione ha escluso che le opere fossero coperte dal titolo edilizio del 2011.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può rilevare d’ufficio una questione decisiva, dando previamente avviso alle parti prima della decisione.
art. 66 c.p.a.
La verificazione può essere disposta per accertare tecnicamente la corrispondenza tra opere contestate e opere assentite.
Massime di principio
- Il diniego espresso sopravvenuto su un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, quando sia fondato su autonoma istruttoria e motivazione, supera il precedente silenzio-rigetto e riapre il termine per l’impugnazione; non è un atto meramente confermativo del diniego tacito.
- I vincoli paesaggistici istituiti ai sensi della l. 1497/1939 conservano efficacia ai sensi dell’art. 157, lett. b), d.lgs. 42/2004, sicché la loro abrogazione non determina automaticamente la caducazione dei vincoli già imposti.
- La realizzazione di opere comportanti aumento di superficie o volumetria in area paesaggisticamente vincolata impedisce l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, salvo le limitate ipotesi di compatibilità paesaggistica postuma previste dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004.
- L’omessa notificazione dell’ordinanza di demolizione a uno dei comproprietari non determina l’illegittimità dell’atto, ma ne condiziona l’efficacia nei confronti del comproprietario non raggiunto e fa decorrere da una successiva piena conoscenza il termine per impugnare.
- La domanda di sanatoria edilizia può essere presentata da uno solo dei comproprietari quando emerga una comunanza di interessi e di volontà tra i contitolari; l’omessa partecipazione dell’altro comproprietario non invalida il procedimento se questi non dimostra un dissenso concreto o uno specifico apporto partecipativo potenzialmente decisivo.
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