Sentenza n. 3058/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1202/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1202/2023, relativa al riconoscimento del beneficio annuo di € 500,00 tramite carta elettronica per la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1202/2023, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscergli il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2022/2023. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 18 ottobre 2024 e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria dell’11 agosto 2025. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inadempiente. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare per la mancata impugnazione del titolo giudiziale e per l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la parcella dovrà essere presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull’attività svolta. Gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate in motivazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza; il giudice ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale definitivo non eseguito dall’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce presupposto per la procedibilità dell’azione esecutiva e di ottemperanza; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto al ricorrente dal giudicato da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Regola la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta, considerato autorizzato.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo coincide con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, l’Amministrazione ne sia stata portata a conoscenza e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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