Sentenza n. 4846/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del decreto n. 226 del 16/01/2025, con il quale l’Amministrazione ha confermato <<l’iscrizione in qualità di Funzionario Tecnico Antincendio Volontario dei nominativi di cui all’allegato elenco>> non riportando anche il ricorrente; della nota prot. n. 48379 del 28/11/2024, di cui è fatta menzione nel suindicato decreto, con la quale la <<Direzione Centrale per la Formazione [ha] trasmesso l’elenco del personale volontario che ha frequentato e superato con esito positivo il corso di formazione per Funzionario Tecnico Antincendio Volontario>>, ove non reca anche il nominativo dell’odierno ricorrente; della nota prot. n. 48374 del 28/11/2024, di cui è fatta menzione nel suindicato decreto, con la quale la <<Direzione Centrale per la Formazione [ha] comunicato che i Sigg.ri Gianpaolo Maggi e Alberto Vassallo non hanno superato l’esame finale del corso di formazione per Funzionario Tecnico Antincendio Volontario>>; del verbale del 27/11/2024, con il quale la Commissione d’esame finale ha giudicato la non idoneità del ricorrente attribuendo allo stesso un punteggio di 13 alla prova orale, con ciò determinando l’inefficacia del decreto di iscrizione nell’elenco del personale volontario con la qualità di Funzionario Tecnico Antincendio, precludendo quindi l’instaurazione del relativo rapporto di servizio; di ogni atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, lesivo dell’interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova orale del corso di formazione per Funzionario Tecnico Antincendio Volontario e conseguenti atti di mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari tecnici antincendio volontari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno ha confermato l'iscrizione nell'elenco dei Funzionari Tecnici Antincendio Volontari dei soli nominativi indicati nell'allegato, non comprendendovi il ricorrente. Ha inoltre impugnato le note amministrative relative all'elenco del personale volontario che aveva superato il corso e alla mancata superazione dell'esame finale, nonché il verbale della Commissione del 27 novembre 2024, che aveva attribuito al ricorrente il punteggio di 13 nella prova orale, giudicandolo non idoneo. Dal testo non emergono in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti contro la valutazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 18 febbraio 2026, con cui è stato comunicato il venir meno dell'interesse alla decisione di merito. Il giudice ha ritenuto che la parte disponga dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e possa quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla valutazione dell'interesse effettuata dal ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della sussistenza di profili di soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.
art. 100 c.p.c.
Il venir meno dell'interesse delle parti alla coltivazione del giudizio comporta l'improcedibilità della domanda.
Massime di principio
- La parte ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara validamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza potersi sostituire alla valutazione dell'interesse effettuata dalla parte.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio alla valutazione dell'interesse a ricorrere né imporre la prosecuzione del giudizio contro la volontà processuale del ricorrente.
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