Cassazione Penale, Ordinanza n. 08451/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Corte d'appello)
La controversia
Tre imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha parzialmente riformato una pronuncia di condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge per omessa riqualificazione del fatto come tentativo, sostenendo che il controllo a distanza della persona offesa e il successivo pedinamento avrebbero impedito la consumazione del reato. Con il secondo motivo censurano il trattamento sanzionatorio, lamentando violazione di legge nella determinazione della pena e nelle valutazioni relative a circostanze aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pretesa consumazione del tentativo, osservando che il monitoraggio a distanza della persona offesa non aveva impedito l'impossessamento dei beni e che l'intervento della vittima era avvenuto solo quando i beni erano già stati sottratti e gli imputati si allontanavano. Ha inoltre ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, ribadendo che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato come parametro dei criteri di commisurazione della pena da parte del giudice di merito
Massime di principio
- Nel furto, la consumazione si verifica quando si realizza l'impossessamento della cosa altrui; il mero monitoraggio a distanza della vittima o un intervento successivo finalizzato al recupero del bene non impediscono la consumazione se avvengono quando il bene è già stato sottratto e l'agente si sta allontanando.
- Ai fini della configurabilità del tentativo, è necessario che la condotta impeditiva della persona offesa o di terzi intervenga prima del perfezionamento dell'impossessamento; l'intervento successivo non degrada il fatto a tentativo.
- La valutazione sulla misura della pena, sugli aumenti e diminuzioni per circostanze e sulla pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità, le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando si risolvono in doglianze generiche o nella richiesta di una nuova valutazione di merito dei fatti e degli elementi rilevanti.
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