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Ordinanza

Ordinanza n. 128/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, prot. n. -OMISSIS- del 17 febbraio 2026, notificato in pari data, nella parte in cui dispone l'assegnazione del ricorrente presso la Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" di Venezia, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la Circolare n. M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023, ove interpretata in senso ostativo all'accoglimento della domanda del ricorrente. E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente ad essere assegnato presso un Ente del Ministero della Difesa ubicato nel Comune di Taranto o nella sua provincia, o in subordine in una sede compatibile con le sue gravi e documentate condizioni di salute.

Giustizia amministrativa202600192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, nella parte relativa all’assegnazione presso la Scuola Navale Militare di Venezia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in transito)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, chiedendone l’annullamento previa sospensione e domandando l’accertamento del diritto all’assegnazione presso un ente ubicato nel Comune di Taranto o nella relativa provincia, o comunque in una sede compatibile con le gravi e documentate condizioni di salute. Ha dedotto il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le esigenze familiari e sanitarie rappresentate. In particolare, la circolare ministeriale del 25 luglio 2023, nell’Annesso n. 4 relativo all’Arma dei Carabinieri, contempla la possibilità di derogare ai criteri ordinari di assegnazione in presenza di documentate e gravi situazioni sanitarie personali tali da rendere opportuna l’assegnazione a un ente o reparto vicino alla residenza o al domicilio del nucleo familiare. Il ricorrente ha inoltre allegato un danno grave e irreparabile derivante dall’assegnazione a una sede distante circa 800 km dalla residenza familiare e incompatibile con l’attuale situazione sanitaria, documentata da certificati medici e dalla recente ricaduta riferita in giudizio.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando come apparentemente fondate le censure di difetto di motivazione e carenza di istruttoria. L’Amministrazione, pur avendo assegnato il ricorrente al ruolo civile nella Regione in cui egli prestava servizio, avrebbe dovuto considerare specificamente la deroga prevista dalla circolare ministeriale per le gravi situazioni sanitarie personali e ponderare le esigenze familiari e di salute con l’interesse alla continuità dell’impiego nella medesima area territoriale dell’ultimo comando. La distanza di circa 800 km dalla residenza familiare è stata ritenuta non facilmente sopportabile e non compatibile, allo stato degli atti, con la situazione sanitaria documentata; la scelta amministrativa non è apparsa fondata su un ragionevole bilanciamento degli interessi. Ritenuto anche il periculum in mora, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo in parte qua l’efficacia degli atti impugnati e ordinando l’immediato riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Amministrazione. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata quale base processuale per la valutazione e l’accoglimento della domanda cautelare, in presenza di fumus boni iuris e di un danno grave e irreparabile.

  • Circolare ministeriale n. M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023, Annesso n. 4

    casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali che possano far ritenere opportuna la designazione in E/D/R viciniore alla residenza o domicilio del nucleo familiare

    La circolare prevede una possibilità di deroga ai criteri ordinari di assegnazione della sede, che impone all’Amministrazione di esaminare adeguatamente le documentate esigenze sanitarie e familiari dell’interessato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando una disciplina interna dell’amministrazione prevede la possibilità di derogare ai criteri ordinari di assegnazione della sede per documentate e gravi situazioni sanitarie personali, l’amministrazione deve esaminare specificamente tale possibilità e motivare in modo adeguato sulla sua applicazione o non applicazione.
  • La decisione di assegnare un dipendente a una sede molto distante dalla residenza del nucleo familiare, nonostante documentate condizioni sanitarie e familiari, è affetta da carenza di istruttoria e difetto di motivazione se non dimostra un’effettiva ponderazione di tali esigenze.
  • In sede cautelare, la distanza della sede assegnata, valutata insieme alla documentata situazione sanitaria dell’interessato e alla recente ricaduta allegata, può integrare il danno grave e irreparabile richiesto per la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
  • La mera assegnazione del dipendente nella stessa Regione dell’ultima sede di servizio non esonera l’amministrazione dall’obbligo di valutare le esigenze sanitarie e familiari che rendano opportuna una sede viciniore alla residenza o al domicilio del nucleo familiare.
  • Quando il provvedimento di assegnazione risulta viziato, in fase cautelare il giudice può sospenderne parzialmente l’efficacia e ordinare all’amministrazione l’immediato riesame della posizione dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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