Cassazione Penale, Sentenza n. 48774/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia del 19/12/2022 lamentando la violazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen.: secondo il ricorrente l'imputato era stato contestato per recidiva reiterata infraquinquennale e, quindi, l'aumento per continuazione avrebbe dovuto essere operato in misura non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Il Tribunale aveva invece fissato la pena per il capo A in anni uno, mesi sei di reclusione e indicato un aumento per continuazione di un mese di reclusione e C 100,00 di multa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ritualmente proposto ma manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva già chiarito che l'indicazione della recidiva reiterata era frutto di un "errore del pubblico ministero" e che in realtà era stata applicata la sola recidiva infraquinquennale. Poiché l'aumento minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. opera solo quando sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma (recidiva reiterata), il motivo del Procuratore generale non era fondato e il gravame è stato respinto.
Norme richiamate
art. 81, comma 4, cod. pen.
L'aumento per continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena base soltanto quando sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma (ossia la recidiva reiterata). Non si applica invece quando è stata riconosciuta solo la recidiva infraquinquennale.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
La norma descrive la recidiva reiterata (che comporta effetti aggravanti specifici). La Corte ha ritenuto che l'effetto minimo di un terzo previsto da art. 81, comma 4 si collega espressamente all'applicazione di questa recidiva reiterata.
art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
Norma sostanziale che descrive il reato di furto aggravato (nella specie, tentato furto aggravato): la sentenza di primo grado aveva ritenuto l'imputato responsabile di tale reato (capo A).
art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Norma in materia di immigrazione contestata (capo C): il Tribunale aveva dichiarato la violazione, congiunta alla continuazione con il reato di furto.
art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle intese e forme di coordinamento tra Procuratore della Repubblica e Procuratore generale: la Corte si è attenuta al principio secondo cui la presentazione del ricorso da parte del Procuratore generale vale a dimostrare l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica senza necessità di certificazioni formali.
art. 593-bis cod. proc. pen.
Rilevata come parte del quadro procedurale inerente la legittimazione del Procuratore generale ad impugnare; la Corte ha richiamato la dottrina giurisprudenziale che considera la presentazione del ricorso prova dell'intesa interna tra uffici.
Sentenza Sezioni Unite n. 21716 del 23/02/2023
La pronuncia delle Sezioni Unite è stata richiamata per sostenere che la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello avverso sentenze di primo grado consegue alle intese con il Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 166-bis disp. att.; la mera proposizione del ricorso fa presumere l'acquiescenza interna senza attestazioni formali.
Massime di principio
- La presente decisione chiarisce che l'aumento minimo per continuazione previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. opera solo se nel giudizio è stata effettivamente applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4; se invece è riconosciuta soltanto la recidiva infraquinquennale, il vincolo del terzo non trova applicazione.
- Se l'atto di contestazione riporta una qualificazione errata (es. indicazione di recidiva reiterata addebitata per errore del P.M.), il giudice può correggere la qualificazione in sentenza: l'eventuale impugnazione deve dunque fondarsi sulla reale qualificazione giuridica fatta dal giudice e non solo su quanto inizialmente contestato.
- La proposizione del ricorso da parte del Procuratore generale vale, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, a dimostrare l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica, senza necessità di ulteriori certificazioni formali: ciò rende legittimo il gravame anche in assenza di dichiarazioni accessorie.
- Prima di proporre ricorso su questioni di calcolo della pena (es. aumento per continuazione), è essenziale verificare se nel dispositivo della sentenza sia effettivamente applicata la specifica recidiva che giustifica l'aumento minimo; contestare meri errori formali del capo di imputazione può risultare inefficace.
- In casi analoghi conviene chiarire nel motivo d'appello se si contesta la qualificazione giuridica operata dal giudice (fatto impeditivo dell'applicazione della norma aggravante) o solo la sua valutazione quantitativa della pena, perché i rimedi e le probabilità di accoglimento differiscono.
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