Sentenza n. 2482/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro n. 547/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all’accredito, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al saldo. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non vi si conformi spontaneamente. Ha accertato la sussistenza del giudicato, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio e l’assenza di esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, mediante attribuzione della Carta elettronica del docente per euro 1.000,00 oltre agli accessori riconosciuti dal titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di parte e senza compenso aggiuntivo. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, stabilendola in misura pari agli interessi legali sull’importo riconosciuto dal titolo per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della sentenza sino all’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, disporre l’intervento sostitutivo e adottare le altre misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo riconosciuto dal titolo per ogni giorno di ulteriore ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie; il suo decorso senza esecuzione concorre a integrare il presupposto dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione obbligata non abbia spontaneamente adempiuto al comando giudiziale.
- La rituale notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni costituiscono, unitamente alla mancata esecuzione, presupposti per l’accertamento dell’inottemperanza.
- Quando il giudicato contiene un obbligo conformativo puntuale e specifico, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguirlo entro un termine determinato, precisando le modalità dell’adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine decorrente dall’istanza della parte vittoriosa.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l’inadempimento sia ingiustificato, l’obbligo imposto dal titolo non presenti particolare complessità e la penalità non determini un effetto manifestamente iniquo; essa può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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