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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20482/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per truffa aggravata ai danni di ente pubblico (art. 640 co. 2 c.p.). La difesa ha proposto sei motivi: (1) violazione di legge e vizi motivazionali per presunta errata valutazione delle prove dichiarative e documentali; (2) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Stefania Sabatino per violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p.; (3) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.; (4) errato riconoscimento della recidiva reiterata e specifica; (5) eccessività della pena per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per eccessiva pena base; (6) mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p. (lett. c) e per la pedissequa riproposizione delle argomentazioni già disattese in appello; ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata, soprattutto in presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado. In particolare il motivo relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni è stato ritenuto aspecifico perché non illustrava l'incidenza che l'espunzione della prova avrebbe avuto sulla prova di resistenza. Quanto agli altri profili (art. 131-bis, recidiva, determinazione della pena e mancata conversione in pena pecuniaria) la Corte ha ritenuto che le valutazioni discrezionali dei giudici di merito fossero suffragate da motivazione logica (evidenziando tra l'altro entità del danno superiore a €13.000, precedenti penali e ulteriori reati successivi). Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile INPS liquidate in complessivi €3.686,00.

Norme richiamate

  • art. 640 co. 2 c.p.

    Norma che disciplina la truffa aggravata ai danni di ente pubblico; il reato contestato all'imputato è valutato come integrato alla luce del danno arrecato all'INPS.

  • art. 63 c.p.p.

    Norma che riguarda l'assunzione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che il motivo di inutilizzabilità dedotto non fosse sufficientemente specifico circa l'impatto dell'eventuale esclusione delle dichiarazioni sul complesso probatorio.

  • art. 64 c.p.p.

    Norma sulle cautele previste per l'assunzione delle dichiarazioni; richiamata nella censura ma la Corte ha ritenuto la deduzione aspecifica.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma che disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto o remissibilità; la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso l'applicazione della causa in ragione dell'entità del danno e dell'intensità del dolo.

  • art. 581 c.p.p.

    Disposizione che impone la specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principalmente per violazione di questo requisito (motivi generici e pedissequa riproposizione).

  • art. 591 lett. c) c.p.p.

    Richiamata come riferimento procedurale insieme all'art. 581; la Corte ha sottolineato l'obbligo di esporre ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 23 co. 8 D.L. 137/20

    Richiamato in relazione al rito/costituzione del ricorso con contraddittorio scritto; indica la forma di trattazione del ricorso nel caso in esame.

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono rispettare la specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.: non è sufficiente riproporre pedissequamente le stesse censure già disattese in appello, occorre una critica argomentata e riferita alla decisione impugnata.
  • Quando si denuncia l'inutilizzabilità di una prova (es. dichiarazioni), il ricorrente deve esplicitare l'incidenza dell'espunzione sul complesso probatorio: se il resto delle prove è idoneo a sostenere il convincimento, la censura è inammissibile per aspecificità.
  • Le valutazioni discrezionali dei giudici di merito in tema di pena, riconoscimento di circostanze e applicazione della recidiva sono sindacabili in cassazione solo per vizi di motivazione, illogicità o arbitrarietà, non per una mera rivalutazione del merito.
  • La presenza di una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi) rende più arduo il sindacato di legittimità perché le motivazioni possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale.
  • Se si intende chiedere l'applicazione di istituti favorevoli (es. art. 131-bis o conversione in pena pecuniaria) è necessario documentare e argomentare in modo specifico i presupposti fattuali e giuridici che giustificherebbero una diversa valutazione rispetto a quella dei giudici di merito.

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