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Sentenza

Sentenza n. 997/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 156/2024 del 17.01.2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 17.01.2024, nell’ambito del procedimento RG n. 11148/2023.

Giustizia amministrativa202502609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente del valore di € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle, per l'anno scolastico 2022/2023, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore nominale di € 500,00. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo anche la condanna al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo esecutivo e nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione e il mancato adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 500,00. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo manifestamente iniqua un'ulteriore somma di denaro poiché la carta del docente costituisce un contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione, non un corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina la possibilità di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua.

  • art. 114 c.p.a.

    È indicato nel dispositivo quale base normativa della domanda di astreinte, respinta dal Collegio.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto nella misura di € 500,00.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, rispettato dalla ricorrente prima della proposizione del ricorso di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo esecutivo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Quando il giudicato impone all'amministrazione un'attività vincolata e il mancato adempimento risulta non contestato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione specifica dell'obbligo entro un termine determinato, indicando le modalità concrete dell'adempimento.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega interna, stabilendo un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in ragione della natura della prestazione dovuta, l'applicazione di un'ulteriore somma di denaro risulti manifestamente iniqua; in particolare, tale iniquità può ricorrere quando la prestazione ha natura di contributo finalizzato e non di corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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