Cassazione Civile, Ordinanza n. 35668/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in accomandita semplice e i relativi soci avevano impugnato un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all'anno 2014, connesso a ulteriori accertamenti personali, emesso dall'Ufficio a seguito della mancata presentazione della dichiarazione da parte della società. I giudici di merito avevano accolto il ricorso in primo grado e poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo illegittima la notifica degli atti perché eseguita da un messo comunale la cui nomina sarebbe stata inesistente o comunque invalida, e perché non risultava un atto del sindaco che lo investisse della funzione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione tributaria e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che l'eventuale vizio della nomina del messo comunale non integra nullità della notifica; con il secondo ha censurato l'affermazione secondo cui sarebbe necessario un atto del sindaco per la valida nomina, essendo sufficiente l'inquadramento del dipendente nella pianta organica con quella specifica mansione; il terzo motivo, non esaminato per assorbimento, è rimasto privo di rilievo decisorio nella pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati e trattandoli congiuntamente perché riferiti alla medesima questione della validità della notificazione eseguita da messo comunale. Ha affermato che, in tema di notificazioni tributarie, la mancata delibera di nomina del messo comunale da parte della giunta municipale, così come la mancata approvazione prefettizia prevista da una disciplina ormai abrogata, non rientra tra i casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c. né è riconducibile alle nullità generali degli artt. 156 e 157 c.p.c.; la legittimazione a notificare discende direttamente dalla legge e, ai fini della qualifica di messo comunale, è sufficiente l'inquadramento del dipendente nella pianta organica dell'ente con quella specifica mansione. La CTR, ritenendo illegittima la notifica per difetto di un atto formale di nomina, ha quindi commesso errore di diritto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame del merito alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata per le notificazioni in materia tributaria; la Corte la legge in combinazione con l'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 nel senso che la legittimazione del messo comunale deriva direttamente dalla legge.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
È la base normativa della notificazione degli atti tributari; la Corte afferma che da essa discende direttamente la legittimazione del messo comunale a eseguire la notificazione.
art. 156 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per escludere che un eventuale vizio nella nomina del messo comunale comporti nullità della notifica; la Corte condivide l'impostazione escludendo la riconducibilità del vizio alle nullità processuali sanabili.
art. 157 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per escludere che il vizio della nomina integri una nullità sanabile della notificazione.
art. 160 c.p.c.
La Corte precisa che la mancata delibera di nomina del messo comunale non rientra nei casi di nullità specificamente indicati da questa disposizione.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'onere probatorio sulla legittima nomina; la Corte non sviluppa una specifica ripartizione dell'onere, ma afferma che è sufficiente l'accertato inquadramento del soggetto nella pianta organica con la mansione di messo.
Cass. Sez. 5, n. 29966 del 19/11/2019
Precedente di legittimità utilizzato come supporto del principio secondo cui la legittimazione del messo comunale a notificare discende direttamente dalla legge e non richiede la delibera di nomina della giunta municipale.
R.d. n. 383 del 1934, art. 273
Norma storica richiamata solo per evidenziare che l'eventuale approvazione prefettizia della nomina del messo comunale, prevista in passato, era già abrogata e non rileva più.
Massime di principio
- In tema di notificazioni tributarie, la validità della notifica eseguita da un messo comunale non è subordinata all'adozione di una specifica delibera formale di nomina della giunta municipale, quando il soggetto risulti inserito nell'organizzazione dell'ente con la specifica mansione di messo notificatore.
- L'eventuale difetto di un atto amministrativo di nomina del messo comunale non integra, di per sé, una nullità della notificazione riconducibile agli artt. 156, 157 o 160 c.p.c., se la legge attribuisce direttamente la legittimazione a notificare.
- Ai fini della qualifica di messo comunale rileva l'inquadramento del dipendente nella pianta organica dell'amministrazione con quella specifica funzione, non essendo necessario un ulteriore atto del sindaco ove la disciplina applicabile non lo preveda.
- Quando la decisione di merito fonda l'illegittimità della notifica su un presupposto giuridicamente erroneo circa la nomina del messo comunale, la sentenza è cassabile per errore di diritto con rinvio al giudice di merito per il riesame della controversia.
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