Cassazione Civile, Ordinanza n. 31727/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale non aveva accolto le doglianze sulla ritualità della notifica di alcune cartelle esattoriali presupposte a un pignoramento presso terzi, pignoramento dal quale la contribuente aveva poi avuto conoscenza delle cartelle. In appello e poi in cassazione si è contestata, in particolare, la validità della notifica eseguita nei confronti di soggetto "relativamente irreperibile" e la prova dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), sostenendo che non fosse sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa, occorrendo la prova della sua rituale ricezione. Il ricorso è stato formulato come violazione di norme sostanziali e processuali in tema di notificazioni, onere della prova e disciplina speciale della notifica postale degli atti impositivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui, quando la notificazione postale dell'atto non si perfeziona per rifiuto, temporanea assenza del destinatario o assenza/inidoneità di altre persone abilitate a ricevere, il notificante deve provare il perfezionamento del procedimento notificatorio producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della CAD; la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente. Poiché nei gradi di merito era stata ritenuta sufficiente la mera spedizione della CAD, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per il Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e omesso esame/erronea valutazione dei fatti relativi alla notificazione.
art. 26, d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale disciplina della notificazione delle cartelle esattoriali e del relativo regime probatorio.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla ritualità della notifica.
art. 115 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
invocato in relazione al prudente apprezzamento delle risultanze probatorie.
art. 140 c.p.c.
richiamato per la disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa o assenza del destinatario.
art. 148 c.p.c.
richiamato tra le norme sulle formalità della notificazione.
art. 149 c.p.c.
richiamato per la notificazione a mezzo posta.
art. 8, L. n. 890/1982
interpretato in senso costituzionalmente orientato, nel senso che la prova del perfezionamento richiede l'avviso di ricevimento della CAD.
art. 3, L. n. 890/1982
richiamato nel quadro della disciplina della notificazione postale.
art. 5, L. n. 890/1982
richiamato nel quadro della disciplina della notificazione postale.
art. 7, L. n. 890/1982
richiamato nel quadro delle formalità della notificazione postale.
art. 14, L. n. 890/1982
richiamato nel quadro della disciplina della notificazione postale.
art. 15, L. n. 890/1982
richiamato nel quadro della disciplina della notificazione postale.
art. 60, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma di raccordo per la notificazione degli atti tributari nei casi di irreperibilità relativa.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro per un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro per un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria.
Massime di principio
- In tema di notificazione postale di atti impositivi o processuali, quando la consegna non avvenga per rifiuto del destinatario, temporanea assenza o mancanza/inidoneità di persone abilitate a ricevere, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica mediante l'avviso di ricevimento della CAD; la sola prova della spedizione non basta.
- Il regime probatorio della notificazione va letto in modo costituzionalmente orientato, così da assicurare effettività del diritto di difesa e del giusto processo.
- Quando sia contestata la ritualità della notifica, la prova del compimento delle formalità essenziali grava su chi intende avvalersene, non essendo sufficiente un mero richiamo documentale alla spedizione di un atto informativo se non ne risulti la ricezione.
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