Sentenza del 24/11/2016 n. 23954 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 1997. L'avviso contestava ritenute d'acconto non versate per Euro 2.217.225.000, oltre alle sanzioni. La Commissione regionale aveva ritenuto nullo l'avviso perché, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, non era stato allegato il processo verbale di constatazione richiamato nell'atto. In Cassazione è però emerso che la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 16 novembre 2006, prima della proposizione dell'appello, depositato il 26 ottobre 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che, dopo la riforma societaria, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e la perdita della sua capacità processuale. Poiché la società era già estinta quando aveva proposto l'appello, quest'ultimo doveva essere dichiarato inammissibile. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata, senza esame nel merito della questione relativa alla mancata allegazione del verbale di constatazione. Le spese del giudizio di cassazione e del grado d'appello sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono consentire al contribuente di conoscere adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; quando l'atto richiama un documento non conosciuto o non ricevuto dal contribuente, può rendersi necessaria la sua allegazione o riproduzione.
Codice civile, art. 2495, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione dell'ente, con effetto dalla data della cancellazione se successiva al 10 gennaio 2004.
Codice di procedura civile, artt. 299 e seguenti
L'estinzione della società durante un giudizio costituisce evento interruttivo del processo, che deve essere gestito secondo le regole sull'interruzione e sulla successiva prosecuzione o riassunzione.
Codice di procedura civile, art. 110
In caso di estinzione della parte, il processo può proseguire nei confronti dei suoi successori, individuati, nel caso della società estinta, nei soci secondo i limiti e le modalità previste dalla legge.
Legge fallimentare, art. 10
La Corte richiama l'eccezione della fictio iuris fallimentare, che consente in determinate ipotesi di considerare la società esistente ai fini delle procedure concorsuali anche dopo la cancellazione.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese, se avvenuta dopo il 10 gennaio 2004, determina immediatamente la sua estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio.
- Un atto processuale proposto dalla società dopo la sua estinzione, come un appello sottoscritto dal legale rappresentante, è inammissibile, anche se il giudizio riguarda fatti e obbligazioni anteriori alla cancellazione.
- Se l'estinzione avviene mentre il processo è pendente, il giudizio deve essere interrotto e può proseguire o essere riassunto nei confronti dei soci, quali successori della società, nel rispetto delle regole processuali.
- La stabilizzazione processuale della società estinta non può normalmente andare oltre il grado di giudizio in cui l'estinzione si è verificata; le impugnazioni devono essere proposte o indirizzate dai soci o nei loro confronti.
- Quando il giudice rileva l'inammissibilità dell'impugnazione per estinzione della parte, può decidere la controversia senza esaminare le contestazioni di merito, come la validità dell'avviso di accertamento o la mancata allegazione di documenti richiamati.
- La mancata allegazione di un verbale richiamato nell'avviso può incidere sulla validità dell'atto ai sensi dello Statuto del contribuente, ma tale questione diventa irrilevante se il ricorso o l'appello è processualmente inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 303 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 304 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 1056 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 1401 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →