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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-206/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025. — YX e Logistica i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA contro Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance e Directeur général des douanes et droits indirects. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Regolamento (CEE) n. 1430/79 – Dazi doganali riscossi in violazione del diritto dell’Unione – Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma – Condizioni per il rimborso d’ufficio – Constatazione del carattere indebito della riscossione di tali dazi prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione degli stessi – Constatazione che implica la conoscenza, da parte delle autorità doganali nazionali, dell’identità degli operatori interessati nonché dell’importo da rimborsare a ciascuno di essi – Obbligo, per tali autorità, di adottare le misure necessarie e appropriate al fine di ottenere le informazioni necessarie per effettuare un rimborso del genere. — Causa C-206/24

Giurisprudenza europea62024CJ0206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il regime del rimborso d’ufficio dei dazi doganali indebitamente riscossi previsto dal regolamento n. 1430/79. L’obbligo per l’autorità doganale nasce solo se il carattere indebito della riscossione è stato da essa accertato entro tre anni dalla contabilizzazione dei dazi. Una volta verificata tale condizione, l’autorità deve attivarsi per reperire le informazioni necessarie al rimborso, senza potersi limitare a invocare l’assenza di dati o difficoltà pratiche.

Rimborso d’ufficio dei dazi doganali indebitamente riscossi: il termine triennale e gli obblighi dell’autorità doganale per individuare i beneficiari e gli importi da restituire

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1430/79 debba essere interpretato nel senso che: 1) il rimborso d’ufficio dei dazi doganali indebitamente riscossi è subordinato all’accertamento, da parte dell’autorità doganale, entro tre anni dalla contabilizzazione, del carattere indebito della riscossione; 2) tale rimborso presuppone che l’autorità conosca l’identità degli operatori interessati e l’importo dovuto a ciascuno, senza essere tenuta a compiere ricerche approfondite o sproporzionate.

Principio di diritto

L’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 impone all’autorità doganale nazionale di procedere d’ufficio al rimborso dei dazi indebitamente riscossi solo se essa ha accertato tale indebito entro tre anni dalla contabilizzazione dei dazi; questo accertamento implica, in linea di principio, la conoscenza dell’identità dei soggetti che hanno pagato i dazi e dell’importo da restituire a ciascuno. Se l’autorità non dispone, né può disporre, di tutte le informazioni necessarie, deve adottare misure necessarie e appropriate, purché non sproporzionate, per ottenerle e procedere al rimborso; non può invece opporre una mera passività o difficoltà amministrative.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 1430/79
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 1430/79
  • Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, regolamento (CEE) n. 1430/79
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera e), regolamento (CEE) n. 1430/79
  • Articolo 15, primo comma, regolamento (CEE) n. 1430/79
  • Regolamento (CEE) n. 3069/86
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 236, paragrafo 2, terzo comma, regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CE) n. 450/2008
  • Regolamento (UE) n. 952/2013

Rimborso d’ufficio dei dazi doganali indebitamente riscossi: termine triennale e obblighi dell’autorità

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in materia di rimborso d’ufficio di dazi doganali percepiti in violazione del diritto dell’Unione. La Corte interpreta l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1430/79, applicabile ratione temporis alla controversia.

Fatti e procedimento principale

Tra il 1988 e il 1991 alcune società andorrane avevano importato in Andorra, tramite lo spedizioniere Ysal, merci provenienti da paesi terzi, pagando dazi doganali in Francia. La Commissione, con parere motivato del 23 gennaio 1991, aveva contestato alla Francia la prassi che imponeva l’immissione in libera pratica di tali merci quando attraversavano il territorio francese; le autorità francesi avevano poi cessato tale prassi nel giugno 1991.

Nel 2015 gli importatori andorrani, poi divenuti Caves Andorranes e YX, hanno agito per ottenere il rimborso dei dazi indebitamente riscossi. I giudici di merito francesi hanno respinto la domanda, ritenendo che il rimborso d’ufficio presupponesse che l’amministrazione disponesse già di tutti gli elementi necessari per identificare gli aventi diritto e gli importi dovuti.

Normativa rilevante

La Corte richiama principalmente:

  • l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1430/79, che disciplina il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del medesimo regolamento, che definisce la contabilizzazione;
  • l’articolo 15, primo comma, che limita il rimborso alla persona che ha pagato i dazi o ai suoi successori nei diritti e obblighi.

Richiama inoltre, per completezza, l’articolo 236 del codice doganale comunitario, che riproduce in sostanza la medesima logica, ma precisa che, nel caso di specie, si applicava esclusivamente il regolamento n. 1430/79 per ragioni temporali.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il rimborso d’ufficio fosse limitato al periodo di tre anni dalla contabilizzazione dei dazi, nel senso che entro tale termine l’autorità dovesse avere accertato il carattere indebito della riscossione;
  • se l’obbligo di rimborso d’ufficio presupponesse che l’autorità conoscesse l’identità degli operatori interessati e l’importo da rimborsare a ciascuno, senza dover svolgere ricerche approfondite o sproporzionate.

Ragionamento della Corte

La Corte distingue nettamente tra la domanda di rimborso su iniziativa dell’interessato e il rimborso d’ufficio. L’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 impone alle autorità di procedere d’ufficio quando, entro tre anni dalla contabilizzazione, esse abbiano accertato che i dazi sono stati indebitamente riscossi.

Secondo la Corte, l’espressione «entro tale termine» si riferisce all’accertamento del carattere indebito della riscossione, non al completamento materiale del rimborso. Ne deriva che:

  • l’obbligo di procedere d’ufficio nasce solo se l’autorità ha constatato essa stessa l’indebito entro i tre anni;
  • il pagamento effettivo può avvenire anche dopo la scadenza del termine, purché l’accertamento sia tempestivo.

Quanto all’identificazione dei beneficiari e degli importi, la Corte osserva che, in linea di principio, quando l’autorità constata l’indebita riscossione di dazi determinati e collegati a dichiarazioni doganali presentate per conto di soggetti specifici, essa conosce già chi ha pagato e quanto. Se però mancano talune informazioni ulteriori, l’autorità non può restare inattiva: deve adottare le misure necessarie e appropriate per ottenerle, purché non sproporzionate. La Corte esclude che possano giustificare l’inerzia le difficoltà pratiche, amministrative o finanziarie, richiamando la propria giurisprudenza costante e il principio generale di buona amministrazione.

Applicazione al caso concreto

La Corte lascia al giudice nazionale la verifica se le autorità francesi abbiano effettivamente accertato, entro il termine triennale, il carattere indebito della riscossione. Richiama, a tale riguardo, gli eventi del 1991: il parere motivato della Commissione, la risposta delle autorità francesi e la cessazione della prassi contestata. Se da tali circostanze potesse desumersi un accertamento implicito ma necessario dell’illegittimità della riscossione, allora l’obbligo di rimborso d’ufficio sarebbe sorto per i dazi riscossi nei tre anni precedenti.

La Corte precisa altresì che, qualora fossero servite informazioni supplementari non disponibili all’amministrazione, quest’ultima avrebbe dovuto attivarsi per reperirle con mezzi proporzionati; il fascicolo non mostrerebbe, tuttavia, che tale attività sia stata svolta.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1430/79 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di rimborso d’ufficio sorge solo se l’autorità doganale ha accertato entro tre anni dalla contabilizzazione che i dazi erano indebitamente riscossi. Tale accertamento implica, in linea di principio, la conoscenza dell’identità dei soggetti interessati e dell’importo da restituire a ciascuno. Se l’autorità non dispone delle informazioni necessarie, deve adottare misure necessarie e appropriate, purché non sproporzionate, per ottenerle e procedere al rimborso.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliunione doganalerimborso d’ufficioprocedimento pregiudizialebuona amministrazione

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