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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento del decreto emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia in data -OMISSIS-, di revoca del nulla osta al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202400172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Reggio Emilia che ha revocato il nulla osta al permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice si limita a rilevare l’assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito. L’ordinanza è quindi finalizzata a verificare l’attualità dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e l’eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti, inclusi quelli idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non decide nel merito e dispone incombenti istruttori. Il ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. La Prefettura deve verificare la completezza della propria attività difensiva e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti e sulle circostanze dalle quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti, in particolare del ricorrente dopo un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse, può condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La mancata ottemperanza agli incombenti potrà essere valutata anche ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non sono disciplinate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    L’inerzia processuale della parte ricorrente, successiva a un’ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice anche ai fini dell’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La condotta processuale delle parti può concorrere alla valutazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto, unitamente alla disciplina nazionale, per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo risalente non evidenzia recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti per verificare l’attualità dell’interesse e gli eventuali sviluppi sopravvenuti della vicenda.
  • La parte ricorrente destinataria di un’ordinanza istruttoria finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse deve dichiarare motivatamente se intenda proseguire il giudizio e aggiornare, anche documentalmente, la situazione di fatto e di diritto rilevante.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori diretti a verificare la permanenza dell’interesse può essere valutata, insieme al comportamento processuale complessivo, come manifestazione inequivoca di disinteresse e comportare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Anche l’amministrazione resistente è tenuta a riferire sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano derivare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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