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Sentenza

Sentenza del 28/03/2018 n. 7651 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 17, applicate a un'apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca. Secondo l'Ufficio, il contratto non assicurava ab origine una durata superiore a diciotto mesi, poiché prevedeva a favore della banca la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso in qualsiasi momento. Tale clausola, anche se formalmente contenuta nel contratto di conto corrente collegato al finanziamento ipotecario, rendeva la durata del rapporto variabile in funzione dell'interesse della banca e incompatibile con il requisito temporale richiesto per l'imposta sostitutiva agevolata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il primo motivo. Ha stabilito che la durata rilevante ai fini dell'agevolazione deve risultare dal regolamento contrattuale originario e che la facoltà della banca di recedere ad nutum prima del decorso di diciotto mesi priva il finanziamento, sin dall'origine, della necessaria natura medio-lunga. La Corte ha inoltre ritenuto che la clausola ostativa rilevi anche quando sia inserita in un contratto di conto corrente collegato e funzionalmente interdipendente con il finanziamento ipotecario. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17

    operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine; durata superiore a diciotto mesi

    L'agevolazione fiscale e l'imposta sostitutiva si applicano solo quando, al momento della stipula, il contratto prevede un vincolo di durata superiore a diciotto mesi. Una clausola che consenta alla banca di recedere unilateralmente e senza preavviso prima di tale termine rende la durata incerta e impedisce il riconoscimento del beneficio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    La Cassazione ha esaminato la censura dell'Agenzia relativa all'erronea interpretazione della disciplina fiscale da parte del giudice regionale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    Il motivo relativo al vizio di motivazione è rimasto in parte assorbito dall'accoglimento della censura principale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1

    domande ed eccezioni nuove in appello

    La precisazione dell'Agenzia in appello sulla presenza della clausola di recesso non è stata considerata una domanda o eccezione nuova, poiché lasciava invariati il fatto costitutivo e l'oggetto della pretesa.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione è richiamata per il deposito delle memorie delle parti prima dell'udienza in Cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3

    esposizione sommaria dei fatti della causa

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia, poiché conteneva una chiara ricostruzione della vicenda processuale e dell'oggetto della pretesa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, nella formulazione applicabile ratione temporis

    valutazione complessiva ed interdipendente del regolamento negoziale

    Per individuare la reale natura dell'operazione possono essere considerate unitariamente le clausole di contratti formalmente distinti ma collegati e funzionalmente interdipendenti.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione fiscale subordinata a una durata minima, tale durata deve essere garantita dal contratto sin dall'origine e non può dipendere dall'eventuale comportamento futuro delle parti.
  • Una facoltà di recesso unilaterale della banca esercitabile in qualsiasi momento e senza preavviso prima del termine minimo previsto dalla legge può escludere il beneficio fiscale, anche se il recesso non è stato concretamente esercitato.
  • Nel valutare il requisito temporale occorre considerare l'operazione economica nel suo complesso: clausole contenute in contratti distinti possono rilevare se i contratti sono collegati e funzionalmente interdipendenti.
  • La prevalenza formale delle clausole del contratto di finanziamento su quelle del conto corrente non esclude automaticamente l'effetto della clausola di recesso, se il collegamento tra i contratti consente comunque alla banca di interrompere anticipatamente il rapporto.
  • In sede di appello è normalmente ammessa una precisazione della domanda o dei fatti già dedotti, purché non vengano modificati il fatto costitutivo e l'oggetto sostanziale della pretesa.

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