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Ordinanza

Ordinanza n. 3832/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione dalle GPS emanato il 15 gennaio 2026 dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche come meglio in allegato al presente ricorso nella parte in cui esclude la ricorrente dalle GPS, nonché avverso l’art. 6 c. 4 dell’Ordinanza M.I.M. del 16.05.2024, n. 88, e ogni atto comunque collegato o connesso,

Giustizia amministrativa202604432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalle GPS adottato il 15 gennaio 2026 e art. 6, comma 4, dell'Ordinanza M.I.M. n. 88 del 16 maggio 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche l'ha esclusa dalle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché l'art. 6, comma 4, dell'Ordinanza M.I.M. n. 88 del 16 maggio 2024 e gli atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. In sede cautelare, il giudice ha esaminato il periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso che potesse essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento impugnato. Ha inoltre rilevato che l'estromissione riguardava graduatorie relative al biennio scolastico 2024-2026, ormai concluso. Pertanto non risultavano sussistenti i presupposti di gravità e irreparabilità del danno necessari per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. La decisione è limitata alla fase cautelare e non contiene una valutazione definitiva sulla legittimità dell'esclusione dalle GPS né sull'art. 6, comma 4, dell'ordinanza ministeriale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti per l'adozione di misure cautelari, con particolare riferimento alla gravità e irreparabilità del pregiudizio dedotto.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale dimostrazione la domanda cautelare deve essere respinta.
  • Il periculum in mora non è ravvisabile quando il ricorrente non dimostri l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso concretamente pregiudicato dall'atto impugnato.
  • La conclusione del periodo di efficacia delle graduatorie cui si riferisce l'esclusione può escludere, in concreto, la gravità e irreparabilità del danno necessario per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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