Ordinanza n. 3832/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione dalle GPS emanato il 15 gennaio 2026 dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche come meglio in allegato al presente ricorso nella parte in cui esclude la ricorrente dalle GPS, nonché avverso l’art. 6 c. 4 dell’Ordinanza M.I.M. del 16.05.2024, n. 88, e ogni atto comunque collegato o connesso,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalle GPS adottato il 15 gennaio 2026 e art. 6, comma 4, dell'Ordinanza M.I.M. n. 88 del 16 maggio 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche l'ha esclusa dalle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché l'art. 6, comma 4, dell'Ordinanza M.I.M. n. 88 del 16 maggio 2024 e gli atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. In sede cautelare, il giudice ha esaminato il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso che potesse essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento impugnato. Ha inoltre rilevato che l'estromissione riguardava graduatorie relative al biennio scolastico 2024-2026, ormai concluso. Pertanto non risultavano sussistenti i presupposti di gravità e irreparabilità del danno necessari per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. La decisione è limitata alla fase cautelare e non contiene una valutazione definitiva sulla legittimità dell'esclusione dalle GPS né sull'art. 6, comma 4, dell'ordinanza ministeriale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti per l'adozione di misure cautelari, con particolare riferimento alla gravità e irreparabilità del pregiudizio dedotto.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale dimostrazione la domanda cautelare deve essere respinta.
- Il periculum in mora non è ravvisabile quando il ricorrente non dimostri l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso concretamente pregiudicato dall'atto impugnato.
- La conclusione del periodo di efficacia delle graduatorie cui si riferisce l'esclusione può escludere, in concreto, la gravità e irreparabilità del danno necessario per la tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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