Sentenza del 11/02/2016 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Pescara
TRIBUTI Erariali - Diniego rimborso tassazione Royalties pagate a Società Svizzera - Applicazione norma interna- Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società svizzera ha impugnato il diniego di rimborso delle ritenute d'acconto del 5% applicate dalla società italiana sui canoni per la concessione in licenza di un marchio negli anni 2006-2007. Sosteneva di possedere i requisiti per l'esenzione prevista dall'art. 15 dell'Accordo tra Unione Europea e Confederazione Elvetica del 26 ottobre 2004, equivalente alla Direttiva 2003/49/CE, tra cui la detenzione biennale della società italiana, la residenza fiscale svizzera e la qualità di effettivo beneficiario. L'Amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo non provato l'effettivo pagamento e trasferimento delle royalties, in particolare per la mancata produzione di contabili bancarie, e contestando l'idoneità dell'autocertificazione, dei documenti della tesoreria accentrata, dei bilanci e dei modelli fiscali prodotti.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto al rimborso. Ha stabilito che la disciplina interna dell'art. 25, comma 4, del D.P.R. 600/1973 deve essere coordinata e cedere il passo alle disposizioni convenzionali e internazionali più favorevoli. Ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, l'insieme della documentazione prodotta: attestazione dell'autorità fiscale svizzera, autocertificazione della qualità di effettivo beneficiario, documenti della tesoreria accentrata, modelli F24 e 770, bilanci certificati e ulteriori documenti contabili. La mancanza di contabili bancarie non è stata considerata decisiva, poiché i pagamenti erano gestiti tramite cash pooling e potevano essere provati con documentazione equipollente. Le incongruenze nei modelli 770 sono state qualificate come meri errori materiali e la certificazione dei revisori è stata ritenuta elemento probatorio rilevante. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità delle fonti normative coinvolte.
Norme richiamate
Art. 25, comma 4, D.P.R. 600/1973
Prevede in via generale una ritenuta alla fonte sui canoni e sulle royalties corrisposti a soggetti non residenti, ma la sua applicazione è recessiva rispetto a disposizioni convenzionali o internazionali più favorevoli.
Art. 15 dell'Accordo fiscale tra Unione Europea e Confederazione Elvetica del 26 ottobre 2004
È stato interpretato come norma che, al ricorrere dei requisiti previsti per i pagamenti infragruppo di royalties, consente l'esenzione dalla ritenuta, in modo analogo alla Direttiva 2003/49/CE.
Direttiva 2003/49/CE
Stabilisce, a determinate condizioni, l'esenzione dalle ritenute su interessi e royalties pagati tra società consociate residenti in Stati appartenenti al sistema di applicazione della disciplina.
Art. 27-quater, comma 6, D.P.R. 600/1973
Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo ... nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4.
La prova dell'esenzione può essere fornita mediante attestazione dell'autorità fiscale sulla residenza e dichiarazione del beneficiario effettivo sui requisiti richiesti; non è indispensabile una specifica contabile bancaria quando altri documenti attendibili dimostrano il pagamento e la titolarità economica delle somme.
Art. 3, comma 1, D.P.R. 445/2000
Nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate anche da soggetti esteri quando la richiesta è fondata su una convenzione internazionale applicabile; nel caso concreto, l'autocertificazione della società svizzera è stata ritenuta utilizzabile e dotata di efficacia probatoria.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, art. 12
Prevede una ritenuta convenzionale massima del 5% sulle royalties, inferiore a quella prevista dalla disciplina interna; tale aliquota è stata applicata inizialmente dalla società italiana, salvo il successivo riconoscimento dell'esenzione prevista dall'accordo UE-Svizzera.
Articoli 43 e 56 del Trattato CE
Sono richiamati come principi di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali, contrari a una doppia imposizione non giustificata e rilevanti nell'interpretazione coordinata delle norme fiscali interne e convenzionali.
Risoluzione Ministeriale 19 maggio 2007, n. 937/E
Richiamata per confermare l'applicazione alla Svizzera dell'accordo del 2004, avente contenuto analogo alla Direttiva 2003/49/CE in materia di esenzione delle royalties infragruppo.
Risoluzione Ministeriale 2003, n. 189
Riconosce la legittimità della tesoreria accentrata e la possibilità di dimostrare i pagamenti mediante documentazione alternativa alle tradizionali contabili bancarie.
Cassazione, sentenze n. 20217/2015, n. 13252/2015 e n. 6532/2009
Sono richiamate rispettivamente per la valenza delle dichiarazioni sostitutive e per il rilievo probatorio della documentazione contabile e delle certificazioni dei revisori, quando non siano contraddette da prove di pari forza.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali internazionali, la norma interna sulla ritenuta deve essere coordinata con convenzioni contro le doppie imposizioni e accordi sovranazionali; se questi prevedono un trattamento più favorevole, prevalgono nei limiti della loro applicabilità.
- Per ottenere il rimborso di ritenute su royalties infragruppo, è essenziale dimostrare residenza fiscale, effettiva titolarità economica delle somme, possesso dei requisiti temporali e societari e avvenuto assoggettamento a ritenuta.
- L'effettivo pagamento delle royalties non deve necessariamente essere provato solo mediante estratti o contabili bancarie: in presenza di tesoreria accentrata possono essere utilizzati bilanci certificati, scritture contabili, documenti del cash pooling, modelli F24 e dichiarazioni fiscali coerenti.
- Le autocertificazioni di soggetti esteri possono essere ammesse quando la domanda si fonda su una convenzione internazionale e la normativa applicabile riconosce loro efficacia, soprattutto se accompagnate da attestazioni dell'autorità fiscale straniera.
- L'Amministrazione non può negare il rimborso sulla base di mere irregolarità formali o incongruenze isolate, come un errore materiale in un modello fiscale, quando l'insieme della documentazione dimostra coerentemente il pagamento, la ritenuta e la qualità di beneficiario effettivo.
- La documentazione prodotta deve essere valutata complessivamente: una contestazione dell'ufficio è insufficiente se non individua elementi concreti e di pari forza probatoria idonei a smentire bilanci certificati, attestazioni fiscali e registrazioni contabili coerenti.
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