Sentenza n. 2422/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 130/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 130/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 130/2024. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 18 ottobre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 23 aprile 2025, e il Ministero non aveva comunque provveduto all'adempimento. La ricorrente ha quindi domandato l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza, rilevando la mancata impugnazione della sentenza posta in esecuzione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha inoltre precisato le regole per la presentazione della parcella, per il rimborso delle spese e per il deposito telematico degli atti tramite PAT. Le spese di lite, pari a 500 euro oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; verificata l'inottemperanza al giudicato, il giudice ordina all'Amministrazione di eseguire il titolo e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine previsto dalla disposizione.
art. 1 l. n. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con applicazione degli artt. 55, 56 e 71 richiamati dal giudice.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone all'Amministrazione il pagamento di somme e l'Amministrazione non vi provvede dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dalla legge, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento integrale e puntuale del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere trasmessi mediante la procedura del processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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