Cassazione Civile, Ordinanza n. 34841/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società cooperativa ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo ritenuto tempestiva l'opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione, l'aveva respinta nel merito. La sanzione amministrativa era stata irrogata per avere effettuato pesca a strascico entro una distanza di 1,5 miglia dalla costa, in violazione dell'art. 13, par. 2, Reg. CE 1967/2006 e dell'art. 10, comma 1, lett. b), d.lgs. 4/2012. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale, avendo accolto il primo motivo di appello e quindi ritenuto ammissibile l'opposizione, non avrebbe potuto poi respingere integralmente il gravame in dispositivo. Con il secondo motivo ha dedotto che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare la tardiva costituzione dell'Amministrazione, da cui sarebbe derivata l'inutilizzabilità del verbale di accertamento depositato in corso di causa. Le amministrazioni hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il riconoscimento della tempestività dell'impugnazione non precludeva la successiva valutazione del merito e il rigetto integrale dell'appello; l'assenza di una formula esplicita nel dispositivo non determinava alcuna incertezza, essendo chiaro il contenuto della decisione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la questione della tardiva costituzione dell'Amministrazione e dell'inutilizzabilità dei documenti non risultava dedotta con specifica censura in appello e, comunque, il termine per il deposito del rapporto e degli atti di accertamento previsto dall'art. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011 non è perentorio in mancanza di espressa previsione; pertanto i verbali tardivamente prodotti potevano essere legittimamente utilizzati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
La dedotta violazione è stata esclusa perché la motivazione e il dispositivo, letti nel complesso, rendevano comunque chiaro il contenuto della decisione, senza contrasto irriducibile.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato quale vizio processuale della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 342 c.p.c.
La censura relativa alla tardiva costituzione dell'Amministrazione non era stata dedotta con specificità in appello, sicché non poteva essere introdotta validamente in cassazione.
art. 161 c.p.c.
Il vizio processuale eventualmente derivante dalla tardiva costituzione dell'Amministrazione è stato considerato sanato se non ritualmente dedotto in appello.
art. 6 d.lgs. 150/2011
Nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa soggetti al rito del lavoro, il termine per il deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento non è perentorio in difetto di espressa previsione.
art. 415 c.p.c.
È richiamato per il meccanismo di fissazione dell'udienza e per il deposito degli atti da parte dell'autorità, ma non nel senso di rendere perentorio il termine del deposito del rapporto.
art. 416 c.p.c.
Le preclusioni del rito del lavoro operano per i documenti depositati dall'Amministrazione, ma non per il rapporto e gli atti di accertamento richiamati dall'art. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, par. 2, Reg. CE 1967/2006
Norma sostanziale posta a base della sanzione per pesca a strascico entro la distanza vietata dalla costa.
art. 10, comma 1, lett. b), d.lgs. 4/2012
Norma sostanziale posta a base della sanzione amministrativa contestata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sussiste vizio di motivazione o di dispositivo quando la sentenza, letta nel suo complesso, consenta di individuare senza incertezza la statuizione adottata, anche se il dispositivo non riproduce in modo letterale tutte le argomentazioni svolte in motivazione.
- L'accoglimento di un motivo di gravame sulla tempestività o ammissibilità dell'impugnazione non impedisce al giudice di merito di esaminare e respingere l'impugnazione nel merito.
- La censura in cassazione non può introdurre questioni non ritualmente dedotte con specifica impugnazione nel grado precedente, specie quando il vizio processuale sia suscettibile di sanatoria per mancata tempestiva deduzione.
- Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dall'art. 6 d.lgs. 150/2011, il termine per il deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento e contestazione non è perentorio se la legge non lo qualifica espressamente come tale.
- La tardiva produzione del rapporto e degli atti di accertamento non ne comporta automaticamente l'inutilizzabilità, quando il deposito non sia assoggettato a un termine perentorio espresso.
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