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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29637/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente è stata condannata con sentenza del 23/12/2022 dal Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore alla pena di 200 euro di multa per il reato di lesioni personali e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, senza pronuncia sul risarcimento del danno. Con ricorso per cassazione la De Luca deduce: (i) violazione di legge per la mancata applicazione della scriminante della legittima difesa; (ii) vizio di motivazione sulla ritenuta attendibilità della persona offesa; (iii) errata valutazione delle prove; (iv) ritenuta inattendibilità della versione dell'imputata; (v) nullità della sentenza per omissione di pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno, con conseguente privazione di un grado di giudizio e inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. 274/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso nella forma di conversione in appello, richiamando il consolidato principio secondo cui l'art. 37 d.lgs. 274/2000 deve essere coordinato con l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen.: l'impugnazione relativa alla responsabilità penale estende i suoi effetti alle pronunce accessorie (compresa la rifusione delle spese e, se dipendenti, al risarcimento del danno). Nonostante il Pubblico Ministero e la parte civile avessero chiesto l'inammissibilità, la Corte ha convertito il ricorso in appello e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente per la trattazione in appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 1

    l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno

    La Corte interpreta l'art. 37 in coordinamento con l'art. 574 c.p.p.: la limitazione all'appellabilità delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria va intesa restrittivamente, e non esclude l'appello quando la censura riguarda la responsabilità penale da cui dipendono pronunce accessorie civili.

  • codice di procedura penale, art. 574, comma 4

    l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato

    La norma consente che l'impugnazione diretta alla responsabilità penale si estenda automaticamente alle pronunce civili accessorie che dipendono da quella responsabilità; pertanto l'appello è ammissibile anche se non si impugna separatamente il capo civile.

Massime di principio

  • Se il giudice di pace condanna l'imputato a pena pecuniaria ma pronuncia anche rifusione delle spese o altre pronunce accessorie, l'imputato può proporre appello anche senza aver specificamente impugnato il capo civile, perché l'impugnazione della responsabilità estende i suoi effetti alle pronunce accessorie ai sensi dell'art. 574 c.p.p.
  • La previsione di inappellabilità delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria (art. 37 d.lgs. 274/2000) va interpretata restrittivamente: è riferita alle sentenze che effettivamente recano esclusivamente una multa senza pronunce civili accessorie; non si estende ai casi in cui alla multa si accompagnano pronunce civili o di spese.
  • In sede di ricorso per cassazione, quando la violazione denunciata attiene alla responsabilità penale e non alla mera entità della pena pecuniaria, è possibile che la Corte converta il ricorso in appello e rinvii gli atti al giudice di merito competente, garantendo così il doppio grado di giudizio.
  • In contenziosi che coinvolgono contestazioni sulla attendibilità delle parti o sulla legittima difesa, l'appello è il grado più adeguato per una rivalutazione delle prove e della motivazione del giudice di pace; pertanto il difensore dovrebbe formulare censure chiaramente dirette alla responsabilità sostanziale per ottenere la rinnovazione del giudizio.
  • Per evitare questioni procedurali sull'appellabilità, è prudente nell'impugnazione indicare espressamente che le censure si estendono anche alle eventuali pronunce civili accessorie; tuttavia, anche in mancanza di tale formula, la giurisprudenza prevalente ammette l'appello quando le pronunce civili dipendono dal capo impugnato.

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